L'amministratore è autorizzato a chiedere i debiti del vecchio proprietario al nuovo acquirente per l'annualità in corso e per quella precedente ai sensi dell'art. 63 del reg. attuaz. cel Codice Civile.
"Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puo' ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, I'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene I'autorizzazione, puo' sospendere al condominio moroso I' utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato "
Ho inserito tutto l'art.63
Fidati, non è la prima volta che subentro nei diritti di un condomino e tutti gli amministratori ci hanno provato ma la legge è chiara "anno in corso e anno precedente" e, attenzione... non anno di bilancio!
Se fosse oggi, tutto il 2011 e tutto il 2010 (dal I° gennaio)
ciao
duilio