Il codice civile non dà la definizione di innovazione pertanto bisogna prima comprendere che cosa sia un’innovazione e le ragioni della relativa disciplina. L’innovazione, come dice la parola stessa, è un qualcosa di nuovo che prima non c’era e che migliora una precedente situazione. L’innovazione può riguardare una cosa o un servizio comune già esistente, così che si può considerare mutazione e/o trasformazione del bene o del servizio rispetto alla sua originaria destinazione, o essere una nuova cosa o servizio comune.
Così applicando questi criteri generali e generici, la giurisprudenza ha definito l’innovazione come "le modifiche materiali o funzionali dirette al miglioramento, uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni" (Cass. civ. 26 maggio 2006 n. 12654).
Pertanto non è possibile catalogare preventivamente gli interventi al fine di considerarli o meno delle innovazioni. Certo è che l’elemento indispensabile delle innovazioni è l’essere "dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni".
Ciò sta a significare che un qualsiasi intervento, per quanto gravoso, non è di per se da considerarsi innovativo se non possiede questi requisiti, i quali vanno valutati caso per caso in relazione alla situazione di fatto esistente.
Per quanto esposto si può ritenere che la sostituzione del trattorino, se non riparabile il vecchio, è anche possibile classificarla tra le innovazioni (se per esempio non è il medesimo modello ma uno con carattristiche superiori) ma che non rivesta caratteristiche tali da farla considerare voluttuaria e quindi consentire ad alcuni condomini di non partecipare alla spesa (credo che questo sia il punto)
Kurt