Il ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano di pagamento della somma di euro 21.228,00, a titolo di provvigioni per attività di mediazione immobiliare, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle fatture al saldo e spese del procedimento monitorio, la revoca dello stesso ovvero la riduzione dell’importo ingiunto in una misura non superiore alle provvigioni pagate sul prezzo della vendita dall’acquirente (Tribunale di Milano, Sez. V, Sentenza n. 6935/2021 del 10/08/2021-RG n. 30898/2018)
Validità dell'accordo concluso su Whatsapp dalle parti
L'accordo concluso su WhatsApp del 15.12.2016 viene ritenuto perfettamente valido ed efficace, nella sua originaria ed immutata formulazione
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