Roby ha scritto:
COnfermo, fino quando non viene spostata la residenze nel nuovo immobile acquistato si paga L'ICI, confermato dal comune di CEsano MAderno.
Buongiorno, mi riallaccio a questo topic perchè sono direttamente interessata:
Sto per acquistare un immobile da adibire a prima casa (pertanto con le previste agevolazioni) a Milano, Comune in cui già risiedo (e non ho altri immobili di proprietà).
Per un accordo preso con gli attuali proprietari (che stanno ristrutturando la casa in cui andranno a vivere) la consegna effettiva delle chiavi verrà fatta circa un mese dopo la data del rogito.
Una volta avute le chiavi dovrò effettuare dei lavori di manutenzione nella casa e pertanto non potrò abitarci prima di due o tre mesi.
Posto che per le agevolazioni prima casa è richiesto il trasferimento di residenza entro 18 mesi dall'acquisto e che in ogni caso mi risulta che la normativa faccia riferimento all'obbligo di residenza nel Comune in cui si trova l'immobile (residenza che già possiedo) e non direttamente nell'immobile medesimo (si veda a tale proposito lo stralcio della Circolare del 01/03/2001 n. 19 riportato qui sotto dopo l'asterisco):
- per il periodo intercorrente tra il rogito e il mio effettivo trasferimento nell'abitazione devo pagare l'ICI come seconda casa?
- l'obbligo di segnalazione all'anagrafe (anche per la variazione di domicilio relativa alla patente di guida) del cambiamento di indirizzo entro 20 giorni dal trasferimento decorre dall' "effettivo" trasferimento nell'immobile (ovvero tra tre mesi) o dalla data del rogito? Perchè in questo secondo caso non potrei dimostrare di abitare effettivamente nell'immobile in caso di uscita dell'ufficiale anagrafico.
Grazie a chi mi aiuterà a fare un pò di chiarezza.
* 2.1.2. Ubicazione degli immobili trasferiti.
L'immobile oggetto del trasferimento agevolato deve essere ubicato, ai sensi del comma 1, lettera a), della citata nota II bis), salvo i casi particolari precisati dallo stesso legislatore, nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o intende stabilire la residenza. A tale ultimo proposito si sottolinea che la dichiarazione di intento, consistente nella manifestazione della volonta' di stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato, espressa nell'atto di trasferimento, costituisce vero e proprio obbligo dell'acquirente sancito con la decadenza dalle agevolazioni; da tale dichiarazione consegue l'onere per l'acquirente stesso di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto mesi a pena di decadenza, nel comune in cui e' situato l'immobile acquistato e di darne prova all'ufficio spontaneamente o a richiesta.