Tuttavia, va precisato che l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del Codice della privacy in questa seconda ipotesi ha luogo solo ove la videosorveglianza sia effettuata tramitesistemi che non consentano la videoregistrazione delle immagini riprese.Infatti, in tale ipotesi l’archiviazione e utilizzazione delle immagini costituirebbe, comunque, “trattamento di dati personali” e quindi sarebbe applicabile il Codice.
Il Garante ha, inoltre, precisato chel’installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi. E la valutazione di “proporzionalità” va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (ad es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi, ecc.).
Detto ciò, si può dire che rientra nella disciplina penalistica di cui all’art. 615-bis c.p. il comportamento del soggetto privato che, per proprio interesse, sottoponga a videosorveglianza aree comuni dell’edificio condominiale.
L’ipotesi delittuosa rubricata comeinterferenze illecite nella vita privata, punisce chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
Dispiace contraddirti Claudia.
In materia, che riguarda direttamente, la tua sfera professionale.
Aggiungo e ti informo, che su questo stesso argomento, vi e' stato un recente e sanguinoso dibattito, tra me e il @Zagonara Emanuele. In cui ti avevo pure taggato.
L'introduzione dell'art. 1122 ter smentisce tutto quanto hai postato.
La sentenza del 9.08.2012 num 14346 e' emblematica.
Sulla questione delle videosorveglianze, ritenute illecite ai sensi dell'articolo 615, la risposta fornita dallla giurispudenza, e' NEGATIVA.
Sicche', il grande fratello, non solo si accomoda tranquillamente in condominio, ma si svacca pure bello comodo.
Perche' gli spazi comuni, non possono essere equiparati all'abitazione, ai luoghi di privata dimora o alle loro appartenenze.
In buona sostanza, a quanto rilevavi, facendo riferimento all'art. 614cp.
Gli Ermellini, hanno pure ribadito la stessa posizione, ancora nel 2013:
"Secondo il costante orientamento di questa corte non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominale, del parcheggio e dell'ingresso, trattandosi di luoghi destinati ad un numero indeterminato di persone e pertanto esclusi dalla tutela dell'art 615 bis, la quale concerne sia che si tratti di "domicilo" , di "privata dimora" o di "loro appartenenze", una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza.
In sostanza dal giugno 2013, i condominii possono deliberare l'installazione di telecamere di videosorveglianza negli spazi comuni, con le stesse maggioranze previste per la nomina dell'amministratore.
Con buona pace del garante della privacy.
Ale'.
Ultima modifica: