A settembre, insieme ad altri due amici, ho preso un appartamento in affitto. Il contratto di locazione ha durata di 4 anni. Dal primo aprile sarò senza lavoro per cui, onde evitare di non poter pagare l'affitto, ho deciso di lasciare casa e trovare un sostituto.
Come prima cosa ho contattato la proprietaria di casa che mi ha subito dato il suo consenso chiedendomi, però, di occuparmi di tutto. Pertanto ho dapprima trovato chi mi sostituirà, dopo di che mi sono informato sulle varie procedure per il subentro e, se non ho capito male, l'operazione prevede tre fasi:
- pagamento modello F23 che deve essere compilato con i miei dati e quelli del nuovo conduttore;
- Compilazione modelli 69 e RLI e consegna alla agenzia delle entrate;
- Scrittura privata tra noi conduttori (3 vecchi+1nuovo) e locatore in cui, in sintesi, si dice che tutte le parti accettano il subentro.
Se non ho commesso errori, fin qui tutto bene. Adesso, però, spunta fuori l'inghippo.
Oggi chiamo la proprietaria per spiegarle tutto e chiederle un appuntamento per poter firmare le varie carte (se non ricordo male anche i modelli 69 e RLI, oltre che dai conduttori, vanno firmati dal locatore; stessa cosa, ovviamente, dicasi per la scrittura privata). Poi, come consigliatomi da un amico che aveva avuto a che fare con una situazione analoga, dico alla signora che, se lei è d'accordo, possiamo inserire nella scrittura privata un riferimento alla restituzione del deposito cauzionale, cioè: piuttosto che restituire i soldi a me e prenderli dal nuovo inquilino, il nuovo inquilino li gira direttamente a me ed amen.
Il buonsenso farebbe pensare che è tutto perfetto. Ed invece no. La proprietaria sostiene che, secondo lei, io non avrei diritto alla restituzione della caparra (due mensilità alias 600€) perché non ho dato i 6 mesi di preavviso e perché nel contratto non è previsto il subentro.
Sono rimasto senza parole. Siamo rimasti che ci sentiremo più tardi così nel frattempo lei si informa meglio. Io ho riletto il contratto: effettivamente non si parla da nessuna parte di subentro ed, in più, è fatto espresso divieto di sublocazione totale o parziale dell'immobile e di cessione in comodato (casi che, comunque, mi pare abbiano poco a che fare con il nostro). La cosa, però, che mi conforta è che il deposito cauzionale nel contratto è espressamente dichiarato: 1800€, pari a due mensilità che "sarà restituita dal locatore al conduttore al momento della riconsegna della cosa locata, quando tutti i patti del presente contratto saranno adempiuti".
A parte la mancanza di logica del tutto, mi pare di capire che il locatore non può ricevere una eventuale terza mensilità di deposito cauzionale dal nuovo inquilino (posto che questo possa entrare a casa prima che ne sia uscito io...e senza restituzione dei MIEI soldi io non esco...).
Nel caso prospettato, se a colui che esce subentra un altro conduttore in corso di contratto, occorre formalizzare in una scrittura transattiva di subentro parziale, l’accordo raggiunto, firmato da tutte le parti in causa (locatore compreso che deve acconsentire a tale operazione (solo il contratto per studenti, art 5, co. 2 legge n°431/1998, sotto questo profilo (recesso parziale), non è soggetto al benestare del locatore), in quanto, in un contratto in solido, i coinquilini non hanno potestà di azione autonoma, come quella di recedere dal contratto singolarmente (il recesso di uno vale anche per gli altri): la scrittura privata, che puoi portare in registrazione per dare data certa all’atto, serve, infatti, per liberarti, ai fini civilistici, anche ai fini dell’obbligazione gravante su di te del termine legale di preavviso.
Eventuali modificazioni contrattuali (come il subentro di un conduttore) vanno fatte esclusivamente per iscritto (il tuo contratto dovrebbe contenere una clausola di questo tipo: “Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto”). Mettere tutto nero su bianco è utile non solo sotto l’aspetto economico (in tale frangente, è sempre bene ribadire canone di locazione, spese condominiali, deposito cauzionale ecc.), ma serve anche a prevenire il contenzioso strumentale. Provare in giudizio che a Tizio si è sostituito Caio, in genere, non è difficile. Molto più difficile può essere dimostrare quali sono gli obblighi contrattuali che si è sobbarcato Caio, specie se le parti (non so che cosa preveda la tua convenzione locativa) abbiano in precedenza concluso pattuizioni in deroga a norme di legge.
La semplice presentazione del modello RLI (indicando, nel quadro B, solo chi va via come cedente e solo chi subentra come cessionario (la cessione è 1 a 1: sarà lo sportellista a verificare che il subentrante non è l’unico soggetto rimasto in contratto, aggiornando l’Anagrafica) unitamente al pagamento dell’imposta di registro mediante mod. F24 ELIDE (cod. trib. 1502; € 67,00, anche in cedolare secca) serve solo ai fini tributari. Diverso sarebbe il caso se il recedente non venisse sostituito da un subentrante: questa fattispecie si inquadrerebbe non come cessione, ma come cambio di titolarità (non a caso la fornitura verrebbe scartata telematicamente se i conduttori da 3 si riducessero a 2) che, come tale (modifica/variazione contrattuale), necessita, ora, non del mod. RLI, ma del modello 69 unitamente al pagamento dell’imposta di registro mediante non mod. F24 ELIDE, ma mod. F23 (cod. trib. 109T; € 67,00).
E’ evidente che in un caso del genere, gli obblighi del conduttore recedente devono essere assunti dai conduttori che restano e dal subentrante. Costoro dovranno farsi carico del rispetto delle clausole contrattuali, come ad esempio il canone d’affitto o la costituzione del deposito cauzionale a seguito della intervenuta cessione. Riguardo a questo aspetto - regolato dal codice civile (artt. 1406 e seguenti) - il cedente perde tutti i diritti (compreso la restituzione del deposito) nel momento in cui cede il contratto. Il locatore dovrà restituire il deposito al conduttore o ai conduttori in essere solo al termine della locazione, se la controparte (cioè gli ultimi conduttori rimasti) ha adempiuto tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Ovviamente, il locatore non deve restituire la somma due volte. Con la cessione del contratto il rapporto non si scioglie, ma continua: semplicemente cambia uno dei conduttori. Non essendo risolto il contratto, il suo dovere di restituzione non sorge ora. In conclusione: sarà il nuovo conduttore – nella trattativa che tu instaurerai con lui - a “restituirti” la tua quota di deposito che, poi, riceverà dal locatore a fine locazione.
Il locatore non ha nessun titolo (diritto) a richiedere al nuovo conduttore il versamento di una quota del deposito cauzionale. Ciò non toglie che il locatore, in questa nuova fase contrattuale, potrebbe svolgere un ruolo di intermediario (prende da uno per dare all’altro). In che modo? Il locatore potrebbe richiedere (all’interno della scrittura modificativa) una nuova quota di deposito al nuovo subentrante e restituire la vecchia quota di deposito al conduttore recedente, a patto, però, che tutte le parti (il locatore, il conduttore recedente, i due conduttori che rimangono e il subentrante) siano d’accordo ad agire così. Se uno dei cinque non è d’accordo (ad esempio il nuovo conduttore non vuole versargli niente, in quanto si è accordato diversamente con il conduttore uscente) il patto dei 5 salta.
Non è indispensabile un termine di preavviso verso i coinquilini (è un obbligo verso il locatore), salvo ovviamente che non sia funzionale ad una transazione. Se gli inquilini che restano non hanno nulla da eccepire al fatto che al tuo posto subentri un altro conduttore (in sostanza, tu non recedi contro la loro volontà), mi stupisce il comportamento del proprietario, per il quale, se capisco bene, non cambia niente per la contestualità della sostituzione di un inquilino (salvo che non gli sia gradito).