La solidarietà riguarda il vincolo che c'è fra parte locatrice e parte conduttrice: ogni co-conduttore può vedersi richiedere dal locatore non la sua quota, bensì l'intero canone di locazione.
Volendo ragionare a rigor di legge la disdetta, inviata da uno dei co-conduttori al locatore, è priva di rilevo perché non può interrompere il rapporto di locazione: anche se i conduttori originariamente erano 3 e poi ne rimangono solo 2, il locatore continua a percepire sempre la medesima cifra.
Quindi, a meno che il contratto non contenga clausole ad hoc, la disdetta segue le regole ordinarie (trattandosi di locazioni abitative 4+4, art. 3 comma 6 Legge 431/98): la parte conduttrice (parte complessa, cioè tutti i conduttori insieme) potrà dare disdetta con preavviso di 6 mesi soltanto se ricorrono gravi motivi.
Se uno solo dei co conduttori dà disdetta, tale disdetta non spiega nessun effetto ai danni del locatore (non è idonea ad interrompere il rapporto locatizio nel suo complesso) che continuerà a percepire dai restanti co conduttori il pagamento del canone originario.
Nè i rimanenti co conduttori potrebbero dire "poiché il canone lo dividevamo in due e adesso devo pagarlo da solo, ricorre un grave motivo che legittima il mio recesso": con l'assunzione di una obbligazione solidale tale eventualità era concreta e cognita alle parti, quindi non ricorre il "grave motivo" che, secondo la giurisprudenza, deve avere le caratteristiche della imprevedibilità.
Volendo ragionare a rigor di legge la disdetta, inviata da uno dei co-conduttori al locatore, è priva di rilevo perché non può interrompere il rapporto di locazione: anche se i conduttori originariamente erano 3 e poi ne rimangono solo 2, il locatore continua a percepire sempre la medesima cifra.
Quindi, a meno che il contratto non contenga clausole ad hoc, la disdetta segue le regole ordinarie (trattandosi di locazioni abitative 4+4, art. 3 comma 6 Legge 431/98): la parte conduttrice (parte complessa, cioè tutti i conduttori insieme) potrà dare disdetta con preavviso di 6 mesi soltanto se ricorrono gravi motivi.
Se uno solo dei co conduttori dà disdetta, tale disdetta non spiega nessun effetto ai danni del locatore (non è idonea ad interrompere il rapporto locatizio nel suo complesso) che continuerà a percepire dai restanti co conduttori il pagamento del canone originario.
Nè i rimanenti co conduttori potrebbero dire "poiché il canone lo dividevamo in due e adesso devo pagarlo da solo, ricorre un grave motivo che legittima il mio recesso": con l'assunzione di una obbligazione solidale tale eventualità era concreta e cognita alle parti, quindi non ricorre il "grave motivo" che, secondo la giurisprudenza, deve avere le caratteristiche della imprevedibilità.