SORMAR

Membro Ordinario
Ciao a tutti, volevo chiedervi delucidazioni in merito a questo quesito:
Abitazione in edilizia convenzionata di propietà (e non di superficie) assegnata nel 1981 con ripartizione in parti uguali tra i due coniugi.
La mia domanda è la seguente:
In caso di morte di uno dei due coniugi cointestatari, l'abitazione viene ereditata dagli eredi legittimi (in questo caso,figlio unico), secondo le norme del codice civile?
Dopo 30 anni dall'assegnazione (rilascio abitabilità) può intestarsi il figlio unico dei due coniugi lasciando a loro il diritto di usufrutto?
In poche parole; la convenzione stipulata a suo tempo con il comune non riporta nessun accenno a successione legittima o donazione ad eredi legittimi, ma solo vincoli sulla eventuale vendita dell'immobile a terzi, quindi non mi è chiaro se nelle convenzioni rientrino anche i casi di successioni legittime o eventuali donazioni agli eredi diretti.
Grazie mille :occhi_al_cielo:
 

teleqo

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Guarda che i Vincoli delle zone peep, in diritto di superficie dovrebbero essere stati abrogati da una legge del 1992.
Io sono della Provincia di Vicenza e da noi abbiamo fatto un comitato per obbligare il comune a tenere conto di questa abrogazione dei vincoli sancita anche da una sentenza della cassazione.
Se vuoi possiamo sentirci!!
 

SORMAR

Membro Ordinario
Grazie teleqo per la tua risposta, infatti sono a conoscenza della legge in oggetto (con tanto di sentenza della cassazione).
La mia era solo una ricerca della conferma delle norme attualmente in vigore.
Comunque ti posso garantire che non tutti i comuni sono a conoscenza (o fanno finta di non esserlo) delle nuove norme o leggi (abrogate) in materia di edilizia convenzionata, e che cercano a volte di far finta di niente.
Ti ringrazio per il tuo consiglio
SORMAR
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
In caso di morte di uno dei due coniugi cointestatari, l'abitazione viene ereditata dagli eredi legittimi (in questo caso,figlio unico), secondo le norme del codice civile?



SI, come in qualunque altro tipo di successione.

Quindi anche gli eredi devono sottostare ai vincoli della Convenzione.

Quanto alle varie sentenze, in Bologna e provincia i Comuni non ne tengono assolutamente conto e continuano a stipulare Convenzioni come prima e con le stesse modalità di prima.

@ Telego

La legge Ferarrini/Botta del 1992 non ha abrogato i vincoli del diritto di superficie, ma quelli del diritto di proprietà.
Sono due tipi di Convenzione diversa, ma entrambe contengono i vincoli sull'aggiornamento del prezzo in caso di vendita.

Silvana

Silvana
 

carmensita

Nuovo Iscritto
sblocco del valore immobili peep

Ho trovato quest'articolo sul sito dell?u.P.P.I. ( unione piccoli proprietari immobiliari), qualcuno sa di cosa si tratta?.... la cosa mi interessa moltissimo e ringrazio chiunque risponda


"Sbloccato il valore degli immobili in edilizia convenzionata
realizzata ai sensi degli artt. 7-8 L.10/77 ora artt. 17-18 del DPR 380/2001 a cura del geom. Cinque Silvio.

La concomitanza di un 'evenienza di carattere eccezionale come quella del passaggio dalla Lira all' Euro e la notevole dinamicità dei mercati immobiliari che si è venuta a creare negli ultimi anni hanno fatto si che i valori commerciali degli immobili subissero imprevedibili incrementi di valore decisamente superiori agli indici ISTAT.
L'UPPI sensibile alla problematica legata alla difficoltà di commercializzazione di questi immobili nell'ambito dei valori determinati dall'applicaione delle convenzioni, ha ritenuto opportuno predisporre un'apposita istanza da presentarsi nei comuni interessati.
In alcuni comuni il problema evidenziato è stato già recepito e ha portato l'amministrazione comunale a far si che venissero introdotti le necessarie modificazioni alle convenzioni edilizie consentendo conseguentemente di applicare anche per questi immobili i valori reali di mercato":applauso:.
 

SORMAR

Membro Ordinario
Praticamente, in pieno rispetto della legge vigente riguardante l'edilizia convenzionata di proprietà, i comuni allo scadere dei 10 anni di convenzione riguardante l'inalietà degli immobili in oggetto permette la vendita degli stessi al valore di mercato.
Comunque la legge vigente con tutte le modifiche subentrate in questi anni permette già di rivendere a prezzo di mercato allo scadere del vincolo con il proprio comune, può darsi che si possa rivendere anche prima dello scadere temporale della convenzione a prezzo di mercato, anche se di questo non ne sono sicuro.
Forse questo articolo che hai trovato riguarda anche le assegnazioni in diritto di superficie (99 anni)
Ciao
SORMAR:occhi_al_cielo:
 

SORMAR

Membro Ordinario
Ciao carmensita, questo è quello che ho trovato:
1)- le sentenze del Consiglio di Stato sulla”convenzione edilizia” hanno così dichiarato: “In via generale
la giurisprudenza in materia di vincoli ha chiarito l’impossibilità per il comune di fissare limiti alla
commerciabilità dei beni oltre quelli fissati dal legislatore nazionale affermando che “Poiché l’art.35, c.
14 – 17, della L. 22 ottobre 1971, n°865, stabilisce una disciplina limitativa della commerciabilità degli
alloggi, l’autorità comunale non può disporre ulteriori restrizioni ostandovi la riserva di legge prevista
nell’art. 42, c. 2, della Costituzione (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Giur. It. 1990, III, 1,
240)”, e che “Sono illegittime le clausole inserite in una convenzione per l’assegnazione di aree
destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari con le quali l’autorità comunale in violazione
dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n°865, imponga alle cooperative ed ai suoi assegnatari limitazioni
alla facoltà di cedere o locare gli immobili diverse e più onerose di quelle previste direttamente dal
legislatore (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Foro amm., 1990, 35)”. Successivamente
tutti i vincoli stabiliti dall’art. 35, L. 865/1971 dal c. 15 al 19 sono abrogati dall’art. 23, c. 2, della L.
179/1992”;
2) la Legge 179/’92 ha non solo ridotto a cinque anni il divieto di alienabilità e di locazione
precedentemente fissato in dieci e venti anni per gli appartamenti realizzati su aree cedute in
proprietà, ma ha altresì abrogato tutte le prescrizioni soggettive e di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi oltre il periodo di durata di detto divieto.
Insomma, i cinque anni sono ampiamente, trascorsi, benché la convenzione ed il successivo rogito
impongano termini diversi, l'agibilità non ha alcuna influenza sull'alienabilità del dell'immobile, sia
aoggettiva, sia soggettiva.

Spero che ti possa essere utile
ciao
SORMAR;)
 

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