Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Con la risoluzione n 112 del 27/12/2012, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi rivende il fabbricato per il quale si è goduti dell' agevolazione prima casa, prima dei cinque anni stabiliti, e dichiara di voler rinunciare all'agevolazione non è soggetto a sanzione.
Kurt


Ci stiamo girando intorno ;) ;)
Tu parli di una circolare che si riferisce alle sanzioni, cioè io acquisto al 3% (o 4% con IVA), rivendo entro 5 anni, dichiaro di voler rinunciare alle agevolazioni e pago il 7% (o 6% con IVA) senza sanzioni (quindi 'schivo' le sanzioni del 30%), ma pago la differenza.
La mia domanda è un'altra: io eredito un immobile come prima casa (quindi pago le fisse e non le imposte ordinarie), lo rivendo entro i 5 anni: devo pagare qualcosa o no?
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Le ipotesi possono essere molteplici e nessuna di loro esclude le altre:

Vogliamo analizzare il caso concreto oppure un caso astratto generale? Sono più eredi o uno solo (scrivere venditore può essere un modo per indicare parte venditrice)? In ipotesi di un solo erede: ha egli adempiuto a quanto stabilito dall'AdE per chi utilizza l'immobile come prima casa? Ha intenzione di acquistare entro un anno nuova prima casa?
Poiché non conosciamo nulla di tutto ciò dobbiamo andare in base a ragionamento (ovvero logica).

a) presumendo che abbia presentato dichiarazione di successione entro un anno (data di voltura dei beni) può applicare quanto indicato dalla normativa in materia di dichiarazioni di successione che possono essere rettificate entro un anjno dalla loro presentazione, ora ampliato in ragione della risoluzione 8/E 13/01/2012 della Corte di Cassazione. Con tale decisione la Suprema Corte ha stabilito, in materia successoria, che le dichiarazioni di successione già presentate all'Agenzia delle Entrate si possono correggere anche oltre l' anno.

La risoluzione stabilisce che il contribuente può correggere eventuali errori contenuti nella dichiarazione di successione, non solo materiali o di calcolo e gli uffici dell' AdE sono tenuti a valutare tali variazioni. La condizione per apportare tali correzioni è che le modifiche o le correzioni vengano presentate prima della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. Ne deriva che la dichiarazione di successione è correggibile finché non intervenga l'avviso di accertamento di maggior valore.
L'AdE ha specificato che le modifiche possono essere apportate finché l'iter non si sia concluso quindi nei due anni dal pagamento dell' imposta principale.

Poiché le imposte ipotecarie e catastali devono essere pagate entro 12 mesi e nel caso al nostro esame il termine non è decorso non ci dovrebbero essere sanzioni da pagare (neanche interessi). In ipotesi contraria ci sarebbero le solite sanzioni in materia di insufficiente versamento.

b) presumendo che non sia possibile agire in ragione di a) opterei applicando quanto indicato nella risoluzione indicata, in base al principio di analogia. Ovvero istanza alla competente AdE e versamento delle somme riliquidate.

Kurt
 
A

Abakab

Ospite
Ci stiamo girando intorno ;) ;)
Tu parli di una circolare che si riferisce alle sanzioni, cioè io acquisto al 3% (o 4% con IVA), rivendo entro 5 anni, dichiaro di voler rinunciare alle agevolazioni e pago il 7% (o 6% con IVA) senza sanzioni (quindi 'schivo' le sanzioni del 30%), ma pago la differenza.
La mia domanda è un'altra: io eredito un immobile come prima casa (quindi pago le fisse e non le imposte ordinarie), lo rivendo entro i 5 anni: devo pagare qualcosa o no?

Si.. se non ricompri naturalmente:

Le stesse considerazioni vanno fatte per l’ipotesi in cui il beneficiario dichiarante
rivenda ’immobile entro cinque anni dall’acquisizione, senza procedere
entro un anno dall’alienazione al riacquisto di altro immobile da adibire a “prima
casa”. Anche in questo caso, si avrà la decadenza per intero del beneficio, con
recupero dell’imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo
dichiarante.

AdE
Risoluzione 33/E
15 Marzo 2011
 

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