Lo statement sopra citato o vale sempre o vale l'eccezione: perchè anche il contratto di locazione è una scrittura privata che documenta rapporti giuridici, eppure questo è stato esentato dal bollo dalla cedolare secca. L'allegato, poveretto, rimane in mezzo al guado: se lo considero parte integrante del contratto risponderei che seguirebbe l'esenzione, se lo considero una scrittura autonoma "citata in allegato" potrebbe prevalere l'estraneità alla semplice locazione e richiedere il bollo.
Ritornerei a dire: bisogna prima intendersi e definire cosa sia un allegato: un accordo che preesiste e sussiste indipendentemente dal contratto di locazione o viceversa possiamo considerare come l'ennesimo articolo del contratto l'elenco dei beni mobili? Se è solo questione di forma, mi parrebbe poco motivata. Se invece ci fosse una maggior consistenza sostanziale, il bollo potrebbe essere ragionevolmente richiesto.
Gli allegati costituiscono sostanzialmente documentazione esterna al contratto (sia pure a corredo dello stesso), soggetta ad imposta. Mentre una planimetria, un disegno, un modello (art. 28 della Tariffa, Parte seconda allegata al DPR 642/1972) non può essere ricompreso all’interno di un contratto, un inventario di beni mobili presenti nell’immobile locato (art. 2 della Tariffa, Parte prima al DPR 642/1972) potrebbe, invece, trovare spazio in una apposita clausola contrattuale: è da considerare, però, che il Fisco non regala nulla al contribuente: se l’inventario è molto lungo e dettagliato, aumentano anche il numero delle righe su cui calcolare l’imposta di bollo, pertanto, spetta a lui valutare se sia più conveniente inserirlo a contratto (“L’immobile risulta dotato dei seguenti arredi ecc.”) ovvero presentarlo in allegato con scrittura privata (“In data odierna i sottoscritti signori …………… congiuntamente constatano che l’immobile di cui al contratto di locazione tra le parti stipulata in data ………. risulta arredato con quanto qui di seguito descritto ecc.”).
Non so se voluto o involontario, ma il tuo post risponde anche all'altra questione sollevata in altra discussione in merito alla registrazione telematica ed al numero di copie da dichiarare (con conseguenti bolli)
nel paragrafo dove scrivi:
Qui se ho interpretato correttamente il concetto di "carta" virtuale, mi sembra convincente che registrando telematicamente un contratto sia obbligatorio dichiarare due copie bollate, perchè di fatto è come se. (sto lasciando da parte la ulteriore complicazione degli allegati): se così fosse allora anche con IRIS si dovrebbe sempre dichiarare 2 copie. Non ricordo come invece si era conclusa la discussione al riguardo: mi pare di ricordare si ipotizzasse la possibilità di dichiarare solo una copia.
Riguardo la gestione telematica dei contratti (allegati compresi), io, in questi anni, “mi sono fatta persuasa” (per dirla con Montalbano) di una cosa: il canale telematico cambia la prospettiva della registrazione. Voglio dire che con la registrazione telematica del contratto di locazione vengono meno per l’amministrazione finanziaria sia l’esemplare del contratto, sia l’esemplare dell’allegato eventualmente accluso, con la conseguenza che per i medesimi non deve essere corrisposta alcuna imposta di bollo: le parti non presentano gli originali in ufficio, si limitano semplicemente a trasmettere i dati del contratto e, per i dati trasmessi in via telematica, non deve essere corrisposta l’imposta di bollo.
L’imposta di bollo colpisce, invece (e qui sta il cambio di prospettiva, a cui in precedenza accennavo) tutti gli esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti: non a caso, in IRIS, viene chiesto di indicare proprio il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo due), per cui, in conclusione, si può dire che solo gli esemplari (che gli utenti, a fini fiscali, sono tenuti a conservare per 10 anni unitamente alle ricevute, in caso di richiesta dell’amministrazione finanziaria) del contratto sottoscritti dalle parti – compresi gli eventuali allegati - sono soggetti all’imposta di bollo.
Le specifiche tecniche del programma 9.4.6 consentono, invece, un differente trattamento tributario dell’imposta di bollo, in apparente contrasto normativo con l’art. 11 del DPR 131/1986 (la scrivente ritiene che ciò derivi dal fatto che la copia virtuale che va all’Agenzia delle Entrate non sia soggetta ad imposta di bollo, ma sia soggetta ad imposta di bollo la copia che rimane al contribuente).
Riguardo l’ultima parte del post #16 (allegati: assolvimento dell’imposta di bollo in IRIS), preciso che è una mia personalissima interpretazione/scappatoia che deve essere, comunque, condivisa dall’ufficio competente: il medesimo potrebbe facilmente contestarla sulla base del fatto che il modello IRIS – che, per inciso, è, al pari di SIRIA, una denuncia esclusivamente telematica da parte di una delle parti, che consente all’atto di acquisire data certa, ai sensi dell’art. 2704, primo comma del cod. civ., pur in assenza dell’obbligo di produrre l’atto stesso - non consente la gestione di documenti esterni al contratto né sotto il profilo “materiale”, né sotto quello fiscale (in sostanza non porto a conoscenza l’ufficio dell’allegato accluso al contratto), con la conseguenza che, se la modalità da me descritta non dovesse essere condivisa dall’ufficio locale competente, il contribuente sarebbe costretto a utilizzare o un altro programma (ad es. 9.4.6) in grado di gestire l’allegato (peraltro, come s’è detto, sotto il solo versante tributario) oppure dirigere sul canale cartaceo presso ufficio.