Per quanto riguarda i debiti del singolo condomino verso lo STATO, non ho finora trovato nulla.
Per quanto riguarda i debiti del singolo condomino VERSO IL CONDOMINIO (= morosità condominiale), ho trovato questo:
Nuova interpretazione tassativa dell’Agenzia delle Entrate: in un condominio il proprietario moroso sulle spese comuni non può accedere alla maxi detrazione fiscale
bonuscasa.ecodibergamo.it
Copio e incollo testualmente, da qui in avanti, senza aggiungere nulla:
Le spese condominiali vincolo per accedere al superbonus
Nessuna detrazione, e nessuna cessione del credito, per chi non ha pagato le spese condominiali. Un quesito importante, quello dei condòmini morosi, considerato che quello della morosità incolpevole non è un fenomeno di poco conto.
Dunque alla domanda se chi non paga le quote condominiali può cedere il credito d’imposta, corrispondente alle detrazioni spettanti grazie al Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo netto affermando che “nel caso di condòmino moroso l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condòmino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione”.
Ancora l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’amministratore di condominio «deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condòmino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso». Nella sostanza,, si può cedere solo ciò che è stato maturato in ragione di un pagamento e non in ragione della quota pro capite dei lavori effettuati dal condominio nel suo complesso.
Quindi se il condòmino sceglie di pagare i lavori rientranti nel Superbonus 110% mediante cessione del credito o sconto in fattura occorre che sia in pari con il pagamento delle rate condominiali. Ricordiamo che le possibilità per poter usufruire delle detrazioni sono di tre diversi tipi: detrarre il credito d’imposta dalla propria dichiarazione dei redditi, optare per lo sconto in fattura oppure per la cessione stessa del credito. Se il condòmino moroso sceglie il metodo della detrazione del credito dalla propria dichiarazione dei redditi ha tempo per adempiere ai propri obblighi nei confronti del condominio sino al termine di legge per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi. In questo modo, se provvede a mettersi in pari con il condominio, quel soggetto può usufruire dei vantaggi fiscali che il Superbonus 110% comporta già nella dichiarazione dei redditi che va a presentare.
Se, invece, il condòmino moroso sceglie la cessione del credito alla ditta che effettua i lavori, o lo sconto in fattura, è necessario che paghi all’amministratore con regolarità le quote condominiali entro il termine previsto per la chiusura del bilancio del condominio. Se, a quella data, il singolo, non sia in pari con il versamento delle quote, non potrà avvalersi dello sgravio fiscale. Non ultimo, va detto che i condòmini in regola con i pagamenti non sono esposti a dover corrispondere la quota imputabile al condòmino moroso.
A questo proposito va detto che deve essere costituito il fondo spese di cui all’articolo 1135 del Codice Civile. Il suddetto articolo afferma che l’assemblea dei condomini provvede «alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituto in relazione ai singoli pagamenti dovuti».
Ricordiamo ancora che il soggetto, il condominio o la società che hanno diritto al Superbonus possono chiedere il trasferimento del credito d’imposta alla banca per ottenere liquidità immediata: in questo caso il beneficiario del Superbonus può cedere il credito alla banca ottenendo la cifra necessaria allo svolgimento degli interventi, invece di attendere i 5 anni successivi per la detrazione.