Un tipo di tabelle millesimali è quello giudiziale. per il ricorso all’Autorità Giudiziaria in materia di revisione delle tabelle già formate, ogni condomino può rivolgersi al giudice civile competente per ottenere la formazione ex novo delle tabelle millesimali relative al condominio degli edifici - ivi compreso l’art. 1123 c.c., che regolamenta la ripartizione delle spese tra i vari partecipanti al condominio - sono applicabili anche a quelle formazioni condominiali con due soli partecipanti (c.d. condominio minimo). Ne discende che laddove le tabelle non fossero inserite negli atti d’acquisto delle unità immobiliari o due i condomini non trovassero accordo per la loro formazione si arriverebbe alla stasi totale, rendendo di fatto lettera morta il principio di proporzionalità delle spese contenuto nel succitato art. 1123 c.c. E’ chiaro che una visione coerente di tutta la materia debba portare ad una soluzione differente. A tanto è giunto anche il Tribunale di Trapani, che con sentenza del 28 febbraio 2008 ha ritenuto legittimo il ricorso per la formazione delle tabelle millesimali da parte di un condomino proprietario di un appartamento in un condominio con meno di dieci partecipanti. Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto che non si possa giungere a diversa soluzione sulla base della seguente considerazione: se è vero che il regolamento condominiale è obbligatorio solo al superamento di una determinata soglia, altrettanto non si può dire per le tabelle che devono essere sempre formate al fine di rendere operativo il criterio legale di ripartizione delle spese individuato dall’art. 1123 c.c. che non prevede soglie minime di applicazione. (Trib. di Trapani 28 febbraio 2008). Dato per certo questo punto ne scaturisce che ogni condomino possa ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la formazione delle tabelle millesimali. Una volta approvate, le tabelle giudiziali hanno lo stesso valore di quelle contrattuali; pertanto una loro modificazione può avvenire, così come per le tabelle c.d. contrattuali, o con il consenso di tutti i condomini ora dal nuovo regolamento con maggioranze diverse o con ricorso all’autorità giudiziaria per i motivi di cui all’art. 69 disp. att. c.c.
Quanto appena detto non vale solo per c.d. condomini minimi ma anche per quelli che abbiamo tre, quattro o cinque partecipanti e che non superino la soglia dei dieci.