2. Sono pertanto esclusi dal tributo:
a) locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori,
celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos
e simili, e tutti quei locali muniti di attrezzature che impediscono produzione
di rifiuti e ove non si abbia, di regola, presenza umana;
3b) la parte degli impianti sportivi riservata alla pratica della sola attività sportiva,
sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
d) fabbricati non agibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata
da idonea documentazione.
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia origi