Salve, mi sto informando per presentare il mod f23 per la risoluzione di un contratto per inadempimento tramite procedimento giudiziario, e ho trovato in un articolo questo:
L'imposta minima e quella fissa, ai sensi della nota all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, sono pari a 67 euro.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto in via giudiziaria, alla luce dell'articolo 8, lettera e), della tariffa, parte prima, del Testo unico sull'imposta di registro (come precisato dalla risoluzione ministeriale n. 260786 del 21 marzo 1992), la risoluzione del contratto è assoggettata a imposta fissa, attualmente pari a 168 euro.
Relativamente alle ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità o di finita locazione, che ugualmente producono la risoluzione del contratto di locazione, rimane ancora valido quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 8 del 22/1/1986 che, in conformità al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto, alle ordinanze in esame, non applicabile l'articolo 8 della tariffa, parte prima (cioè la registrazione in termine fisso), ma l'articolo 2 della tabella allegata al citato Testo unico e che, quindi, esse rientrino tra gli atti per i quali non vi è obbligo della registrazione. Tale soluzione trova giustificazione nella circostanza che le predette ordinanze non intervengono a conclusione di una "controversia", ma rappresentano provvedimenti intesi a prevenire l'instaurarsi della lite stessa e, quindi, in esse difetti il presupposto d'imposta, cioè la sussistenza della controversia su cui il giudice abbia emesso una pronuncia di diritto o di procedura.
Il mio dubbio quindi come da titolo è se nel mio caso devo versare 67 o 168 euro.
Vi ringrazio
L'imposta minima e quella fissa, ai sensi della nota all'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, sono pari a 67 euro.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto in via giudiziaria, alla luce dell'articolo 8, lettera e), della tariffa, parte prima, del Testo unico sull'imposta di registro (come precisato dalla risoluzione ministeriale n. 260786 del 21 marzo 1992), la risoluzione del contratto è assoggettata a imposta fissa, attualmente pari a 168 euro.
Relativamente alle ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità o di finita locazione, che ugualmente producono la risoluzione del contratto di locazione, rimane ancora valido quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 8 del 22/1/1986 che, in conformità al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto, alle ordinanze in esame, non applicabile l'articolo 8 della tariffa, parte prima (cioè la registrazione in termine fisso), ma l'articolo 2 della tabella allegata al citato Testo unico e che, quindi, esse rientrino tra gli atti per i quali non vi è obbligo della registrazione. Tale soluzione trova giustificazione nella circostanza che le predette ordinanze non intervengono a conclusione di una "controversia", ma rappresentano provvedimenti intesi a prevenire l'instaurarsi della lite stessa e, quindi, in esse difetti il presupposto d'imposta, cioè la sussistenza della controversia su cui il giudice abbia emesso una pronuncia di diritto o di procedura.
Il mio dubbio quindi come da titolo è se nel mio caso devo versare 67 o 168 euro.
Vi ringrazio