Come promesso riporto quello che mi ha riferito un fiscalista a riguardo:
imposta di registro come per qualsiasi altro preliminare ovvero:
- 0,5% su eventuali importi a titolo di caparra
- 3% su eventuali importi a titolo di acconto
Entrambe queste imposte sono poi recuperate, in sede di atto definitivo al rogito, da parte dell’acquirente finale.
Vediamo invece ora le imposte sul corrispettivo della cessione.
Se sono persona fisica e cedo il preliminare:
- ulteriore imposta di registro al 3% sul valore della cessione.
Se invece sono società e cedo il preliminare:
- al posto dell’imposta di registro si applica l’IVA ordinaria al 22%, sempre sul valore della cessione. La paga l’acquirente finale.
(Capirete bene che in quest’ultimo caso operare come azienda può spostare la convenienza dell’operazione vista il peso dell'IVA a carico del cliente finale.
Cedo il preliminare, chi acquista in via definitiva paga le normali imposte di registro della compravendita (e scala le imposte già versate alla registrazione e quindi anticipate.)
Veniamo ora alla tassazione del nostro corrispettivo della cessione. Su espressa richiesta di un contribuente l’agenzia delle entrate si è espressa mediante la risoluzione n.6 del 19 gennaio 2015. Anche se il principio contenuto è discutibile, se non volete iniziare battaglie con l'Ade ... adeguatevi.
Quindi il corrispettivo, per un privato, è assoggettato a “redditi diversi” e come tale concorre a fare reddito e rientra nella tassazione IRPEF ordinaria con imposta a scaglioni dal 23% al 43% a seconda del proprio reddito.
Il corrispettivo stesso della cessione concorre a fare cumulo con il reddito.
Come espressamente richiamato nella risoluzione di cui sopra “il reddito è determinato dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla sua produzione”
Appare allora evidente che eventuali spese di ristrutturazione che abbiamo affrontato si possono dedurre dall'importo della cessione.