La confusione, comprensibile, nasce dalla differenza tra quello che diceva il decreto legge iniziale e quello che, con modifiche, è stato poi effettivamente pubblicato.
Inizialmente il DL 18/2016 recitava così:
Art. 16
Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
POI in gazzetta ufficiale il decreto è passato con questa modifica che metto in grassetto:
Art. 16
Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività di impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
Inoltre viene aggiunto il comma 2bis che estende l'agevolazione a chi, pur non impresa, acquista come prima casa.
In questo ultimo caso, ovviamente, senza obbligo di rivendita entro due anni.
Inoltre, salvo proroghe, l'agevolazione è valevole fino al 31.12.2016.
Inizialmente il DL 18/2016 recitava così:
Art. 16
Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
POI in gazzetta ufficiale il decreto è passato con questa modifica che metto in grassetto:
Art. 16
Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività di impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
Inoltre viene aggiunto il comma 2bis che estende l'agevolazione a chi, pur non impresa, acquista come prima casa.
In questo ultimo caso, ovviamente, senza obbligo di rivendita entro due anni.
Inoltre, salvo proroghe, l'agevolazione è valevole fino al 31.12.2016.