PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Mi dispiace ma non sono d'accordo col collega Pier.
Pur trattandosi di un immobile di proprietà della locatrice non importa dove abiti se nello stesso edificio o dietr, se sia prprietaria dell'intero edificio o meno.
Piazzare telecamere all'interno del vano scale, senza il consenso scritto del conduttore è una violazione alla privacy (e una limitazione della libertà) del conduttore.

Suprema Corte, le quali, occupandosi del citato reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., hanno precisato che:

- Non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata l'installazione, all'interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte a inquadrare le aree condominiali antistanti l'ingresso ai suddetti locali onde accertare l'identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime destinate all'utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone (Cass., sent. n. 5591 dell'8 febbraio 2007);
- sono legittime le videoriprese effettuate dall'esterno di un edificio che inquadrino l'ingresso, il cortile, il parcheggio e altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico, soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass., sent. n. 22698 del 14 maggio 2008);
- la ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, giacché l'indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass., sent. n. 44156 del 21 ottobre 2008)
 

forni federica

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Privato Cittadino
Sì d'accordo, ma metti le ciabatte, chè è anche più igienico;)


ok ok

Suprema Corte, le quali, occupandosi del citato reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., hanno precisato che:

- Non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata l'installazione, all'interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte a inquadrare le aree condominiali antistanti l'ingresso ai suddetti locali onde accertare l'identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime destinate all'utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone (Cass., sent. n. 5591 dell'8 febbraio 2007);
- sono legittime le videoriprese effettuate dall'esterno di un edificio che inquadrino l'ingresso, il cortile, il parcheggio e altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico, soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass., sent. n. 22698 del 14 maggio 2008);
- la ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, giacché l'indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass., sent. n. 44156 del 21 ottobre 2008)





ma non le ha messe fuori ma puntate in ogni angolo
 
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Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Suprema Corte, le quali, occupandosi del citato reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., hanno precisato che:

- Non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata l'installazione, all'interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte a inquadrare le aree condominiali antistanti l'ingresso ai suddetti locali onde accertare l'identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime destinate all'utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone (Cass., sent. n. 5591 dell'8 febbraio 2007);
- sono legittime le videoriprese effettuate dall'esterno di un edificio che inquadrino l'ingresso, il cortile, il parcheggio e altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico, soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass., sent. n. 22698 del 14 maggio 2008);
- la ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, giacché l'indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass., sent. n. 44156 del 21 ottobre 2008)


Viola la privacy la telecamera che punta verso il vicino, anche se inquadra solo le gambe
Non rileva che l'obiettivo sia rivolto verso la strada e che riprenda solo in parte la proprietà del vicino, per la Cassazione è violazione della privacy

di Marina Crisafi – Se può essere legittimo installare una telecamera davanti alla propria abitazione, nel momento in cui viene ripresa anche solo in parte la proprietà di fronte o vicina è violato il diritto alla riservatezza. E a nulla rileva che l'obiettivo sia puntato verso la strada, oggetto di servitù di passaggio, o che la qualità delle immagini sia scarsa e ad essere inquadrati siano soltanto gli arti inferiori di coloro che la percorrono: la privacy è comunque “potenzialmente” lesa.

Così si è espressa la sesta sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 12139 pubblicata ieri, mettendo la parola fine ad una lite tra vicini di casa che si era protratta sino al terzo grado di giudizio.

La vicenda vedeva, infatti, contrapposte due famiglie, legate da rapporti di vicinato e di parentela, tra le quali non correva certo buon sangue anche a causa delle telecamere che una delle due aveva installato sull'ingresso della propriaabitazione ma che l'altra riteneva lesive della privacy.

E la Cassazione dà ragione a quest'ultima, uniformandosi alle pronunce di merito che, sulla base della perizia effettuata, avevano rilevato come la posizione delle due telecamere di sorveglianza fosse potenzialmente idonea a riprendere la proprietà dei vicini e in ogni caso l'area in cui gli stessi esercitavano il loro diritto di servitù di passaggio.

Né poteva assumere rilievo, come sostenuto dai ricorrenti, che una delle due telecamere fosse non funzionante e l'altra avesse una scarsa risoluzione riuscendo a riprendere soltanto gli arti inferiori dei passanti.

Per il Palazzaccio, infatti, è corretta la tesi della corte distrettuale, secondo la quale collegare una videocamera ad un monitor, così come “modificare la visuale di ripresa o ancora sostituire le ottiche sono operazioni semplici che possono effettuarsi senza possibilità alcuna di controllo” da parte dei vicini. Da ciò consegue la potenziale lesività della privacy.

Morale della favola: la famiglia è stata condannata non solo a rimuovere e riposizione le telecamere ma anche a rimborsare le spese processuali sostenute dai vicini.

Fonte: Viola la privacy la telecamera che punta verso il vicino, anche se inquadra solo le gambe
(www.StudioCataldi.it)


Condominio e privacy: telecamere a circuito chiuso e controllo delle parti comuni; diritti e doveri dei condomini.


La legge di riforma del condominio (L. 220/2012) ha introdotto nel codice civile l’articolo 1122ter, che disciplina l’installazione sulle parti comuni dell’edificio degli impianti di videosorveglianza, prevedendo che la relativa delibera sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Si deve intendere che tale delibera possa avere quale contenuto sia l’installazione di un impianto comune, sia l’autorizzazione ai singoli condòmini di installare impianti uti singoli.

Il tema della videosorveglianza, specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è stato oggetto di diversi provvedimenti di carattere generale del Garante della privacy.

Con il provvedimento del 29 novembre 2000, si è specificato che lavideosorveglianza e i trattamenti dei relativi dati sono ammessi solo in presenza di situazioni concrete che giustificano l’installazione a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. Inoltre, lo stesso provvedimento stabiliva che nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione, aree esterne di edifici, adibite a parcheggio o accessi le riprese dovessero «limitare il loro angolo visuale evitando per quanto possibile la ripresa dei luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti, quali vie,edifici altrui, esercizi commerciali».

La materia è stata poi oggetto di altri due provvedimenti del Garante(del 2004 e del 2010), i quali contengono prescrizioni vincolanti per tutti coloro che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengono eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.

Anche la Corte di Cassazione ha in diverse occasioni dovuto occuparsi dei problemi di privacy che si pongono nei casi in cui un condomino decide di installare delle telecamere a protezione della propria unità abitativa.

In tali occasioni, la Corte ha stabilito che l’unico onere che ha il condomino che decide di installare delle telecamere è quello di informare gli altri condomini. Le scene di vita riprese, non devono, però, interessare vita privata altrui, atteso che tale ripresa può costituire reato ai sensi dell’art 615bis c.p.

In particolare, la Corte ha avuto modo di specificare che, si integra il reato di «interferenze illecite nella vita privata», solo se sussistono due elementi e cioè la «violazione di domicilio» con strumenti divideosorveglianza nonché «l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata» (nel caso di specie, la telecamera in questione riprendeva, in piccola parte, il davanzale e il balcone dell’abitazione dei vicini).

Invece, la ripresa del passaggio di persone dal portone di ingresso non può considerarsi alla stregua di momenti di vita privata, quindi non può integrare il reato de quo, perché riferita a comportamenti tenuti in spazi di fatto non protetti alla vista degli estranei poiché tali spazi «sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico». Lo stesso dicasi del pianerottolo delle scale.

A questo punto si riteneva possibile l’installazione di una videocamerache «osservi» il pianerottolo, ma l’angolo di inclinazione della telecamere doveva essere tale da non permettere di osservare la porta di ingresso del vicino. Era sempre necessario, però, esporre cartelli che avvertivano che l’area era sottoposta a videosorveglianza.

Ora, è pur vero che il legislatore del 2012, con l’introduzione dell’articolo 1122ter c.c. ha accolto quegli orientamenti favorevoli alla possibilità di installare, per iniziativa dei singoli condòmini, impianti divideosorveglianza in grado di captare immagini relative alle aree comuni, ma è altrettanto vero che tutti i limiti e le prescrizioni dettate dalGarante della privacy e dalla giurisprudenza mantengono la loro validità al fine di contemperare le opposte esigenze.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Viola la privacy la telecamera che punta verso il vicino, anche se inquadra solo le gambe
Non rileva che l'obiettivo sia rivolto verso la strada e che riprenda solo in parte la proprietà del vicino, per la Cassazione è violazione della privacy

di Marina Crisafi – Se può essere legittimo installare una telecamera davanti alla propria abitazione, nel momento in cui viene ripresa anche solo in parte la proprietà di fronte o vicina è violato il diritto alla riservatezza. E a nulla rileva che l'obiettivo sia puntato verso la strada, oggetto di servitù di passaggio, o che la qualità delle immagini sia scarsa e ad essere inquadrati siano soltanto gli arti inferiori di coloro che la percorrono: la privacy è comunque “potenzialmente” lesa.

Così si è espressa la sesta sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 12139 pubblicata ieri, mettendo la parola fine ad una lite tra vicini di casa che si era protratta sino al terzo grado di giudizio.

La vicenda vedeva, infatti, contrapposte due famiglie, legate da rapporti di vicinato e di parentela, tra le quali non correva certo buon sangue anche a causa delle telecamere che una delle due aveva installato sull'ingresso della propriaabitazione ma che l'altra riteneva lesive della privacy.

E la Cassazione dà ragione a quest'ultima, uniformandosi alle pronunce di merito che, sulla base della perizia effettuata, avevano rilevato come la posizione delle due telecamere di sorveglianza fosse potenzialmente idonea a riprendere la proprietà dei vicini e in ogni caso l'area in cui gli stessi esercitavano il loro diritto di servitù di passaggio.

Né poteva assumere rilievo, come sostenuto dai ricorrenti, che una delle due telecamere fosse non funzionante e l'altra avesse una scarsa risoluzione riuscendo a riprendere soltanto gli arti inferiori dei passanti.

Per il Palazzaccio, infatti, è corretta la tesi della corte distrettuale, secondo la quale collegare una videocamera ad un monitor, così come “modificare la visuale di ripresa o ancora sostituire le ottiche sono operazioni semplici che possono effettuarsi senza possibilità alcuna di controllo” da parte dei vicini. Da ciò consegue la potenziale lesività della privacy.

Morale della favola: la famiglia è stata condannata non solo a rimuovere e riposizione le telecamere ma anche a rimborsare le spese processuali sostenute dai vicini.

Fonte: Viola la privacy la telecamera che punta verso il vicino, anche se inquadra solo le gambe
(www.StudioCataldi.it)


Condominio e privacy: telecamere a circuito chiuso e controllo delle parti comuni; diritti e doveri dei condomini.


La legge di riforma del condominio (L. 220/2012) ha introdotto nel codice civile l’articolo 1122ter, che disciplina l’installazione sulle parti comuni dell’edificio degli impianti di videosorveglianza, prevedendo che la relativa delibera sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Si deve intendere che tale delibera possa avere quale contenuto sia l’installazione di un impianto comune, sia l’autorizzazione ai singoli condòmini di installare impianti uti singoli.

Il tema della videosorveglianza, specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è stato oggetto di diversi provvedimenti di carattere generale del Garante della privacy.

Con il provvedimento del 29 novembre 2000, si è specificato che lavideosorveglianza e i trattamenti dei relativi dati sono ammessi solo in presenza di situazioni concrete che giustificano l’installazione a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. Inoltre, lo stesso provvedimento stabiliva che nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione, aree esterne di edifici, adibite a parcheggio o accessi le riprese dovessero «limitare il loro angolo visuale evitando per quanto possibile la ripresa dei luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti, quali vie,edifici altrui, esercizi commerciali».

La materia è stata poi oggetto di altri due provvedimenti del Garante(del 2004 e del 2010), i quali contengono prescrizioni vincolanti per tutti coloro che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengono eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.

Anche la Corte di Cassazione ha in diverse occasioni dovuto occuparsi dei problemi di privacy che si pongono nei casi in cui un condomino decide di installare delle telecamere a protezione della propria unità abitativa.

In tali occasioni, la Corte ha stabilito che l’unico onere che ha il condomino che decide di installare delle telecamere è quello di informare gli altri condomini. Le scene di vita riprese, non devono, però, interessare vita privata altrui, atteso che tale ripresa può costituire reato ai sensi dell’art 615bis c.p.

In particolare, la Corte ha avuto modo di specificare che, si integra il reato di «interferenze illecite nella vita privata», solo se sussistono due elementi e cioè la «violazione di domicilio» con strumenti divideosorveglianza nonché «l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata» (nel caso di specie, la telecamera in questione riprendeva, in piccola parte, il davanzale e il balcone dell’abitazione dei vicini).

Invece, la ripresa del passaggio di persone dal portone di ingresso non può considerarsi alla stregua di momenti di vita privata, quindi non può integrare il reato de quo, perché riferita a comportamenti tenuti in spazi di fatto non protetti alla vista degli estranei poiché tali spazi «sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico». Lo stesso dicasi del pianerottolo delle scale.

A questo punto si riteneva possibile l’installazione di una videocamerache «osservi» il pianerottolo, ma l’angolo di inclinazione della telecamere doveva essere tale da non permettere di osservare la porta di ingresso del vicino. Era sempre necessario, però, esporre cartelli che avvertivano che l’area era sottoposta a videosorveglianza.

Ora, è pur vero che il legislatore del 2012, con l’introduzione dell’articolo 1122ter c.c. ha accolto quegli orientamenti favorevoli alla possibilità di installare, per iniziativa dei singoli condòmini, impianti divideosorveglianza in grado di captare immagini relative alle aree comuni, ma è altrettanto vero che tutti i limiti e le prescrizioni dettate dalGarante della privacy e dalla giurisprudenza mantengono la loro validità al fine di contemperare le opposte esigenze.

Ok Emanuele.

Tuttavia se analizzi più compiutamente accade che:
a rimuovere e riposizione le telecamere

e ancora:
In particolare, la Corte ha avuto modo di specificare che, si integra il reato di «interferenze illecite nella vita privata», solo se sussistono due elementi e cioè la «violazione di domicilio» con strumenti divideosorveglianza nonché «l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata» (nel caso di specie, la telecamera in questione riprendeva, in piccola parte, il davanzale e il balcone dell’abitazione dei vicini).

Invece, la ripresa del passaggio di persone dal portone di ingresso non può considerarsi alla stregua di momenti di vita privata, quindi non può integrare il reato de quo, perché riferita a comportamenti tenuti in spazi di fatto non protetti alla vista degli estranei poiché tali spazi «sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico». Lo stesso dicasi del pianerottolo delle scale.

Vero è che possono apparire delle sottigliezze.

Tuttavia, se il biglietto vincente dieci milioni di euro della lotteria italia, è quello che riporta il numero di serie 1234;

Se hai in mano il numero di serie 1235 Non vinci nulla.

Pure se ciò configura palesemente una sottigliezza.
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Quanto da me postato dimostra chairamente che il posizionamento delle telecamere
1) "deve rispettare la privacy" dei condomini.
2) rispettare precise disposizioni
3) essere giustificato, cosa che nel nostro caso direi che molto difficilemente può dirsi tale poichè la proprietaria della palazzina abita da tutt'altra parte. Perciò non ha l'esigenza di "proteggersi" semmai quella ci controllare la vita altrui; quindi mi pare palese la mancanza del motivo fondato e la violazione della privacy.

Saranno pure sottigliezze, ma come credo tu ben sappia nel nostro Paese non c'è nulla di certo, tutto è opinabile.
E anche in questo caso c'è molto da disquisire.
 

forni federica

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Quanto da me postato dimostra chairamente che il posizionamento delle telecamere
1) "deve rispettare la privacy" dei condomini.
2) rispettare precise disposizioni
3) essere giustificato, cosa che nel nostro caso direi che molto difficilemente può dirsi tale poichè la proprietaria della palazzina abita da tutt'altra parte. Perciò non ha l'esigenza di "proteggersi" semmai quella ci controllare la vita altrui; quindi mi pare palese la mancanza del motivo fondato e la violazione della privacy.

Saranno pure sottigliezze, ma come credo tu ben sappia nel nostro Paese non c'è nulla di certo, tutto è opinabile.
E anche in questo caso c'è molto da disquisire.



esatto.

ora io cosa posso dire alla proprietaria i casa?
che non le voglio che mi sento controllata?
io non ho firmato nulla e sulle scale non c'è nessun tipo di cartello
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Urca!
Come ti ho già scritto, visto che nonmi pare siate in buoni rapporti e neppure che sia possibile dialogare con la tua padrona di casa, rivolgiti ad un bravo avvocato o ad un sindacato inquilini.
 

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