Facciamo un po' di chiarezza: I mediatori già in attività dovranno iscriversi entro 1 anno nell’apposita sezione del Registro imprese, pena il blocco dell’attività. Come spiega il presidente Fiaip, Paolo Righi, nell’articolo di Michela Finanzio sul Sole24ore, un’apposita sezione rivolta ai cosiddetti “dormienti” sarà, invece, attivata per coloro che pur non esercitando vogliono passare dal vecchio Ruolo al nuovo elenco per non perdere i requisiti. Per ricominciare a esercitare dovranno provvedere a compilare e inviare la SCIA. Per chi ha ottenuto i requisiti (esame come da legge 39/89) non perde niente, al momento dell'inizio dell'attività di mediazione deve presentare Scia, nella quale viene richiesto se si è in possesso di tutti i requisiti richiesti. Ad Oggi i requisiti per presentare Scia sono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati
membri della Comunita' economica europea, ovvero stranieri residenti
nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la
maggiore eta';
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono
iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli
obblighi scolastici vigenti al momento della loro eta' scolare;
e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo
grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un
esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a
norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57,
31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi
in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni;
non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti
contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il
commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina,
estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione
di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale
la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivita'
viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che
svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita' per la conclusione
di affari relativi ad immobili od aziende. (1) ((5))