tommysack

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno, nel caso in cui in una proposta d'acquisto sia inserita una clausola sospensiva per la delibera di mutuo con un termine stabilito (es. 60 gg), e sia stato superato quel termine ma l'acquirente non è ancora riuscito ad ottenere la delibera, cosa succede per quanto riguarda la caparra e la commissione all'Agenzia? Sono comunque dovuti (immagino di no ma chiedo conferma) o si prorogano i termini con una nuova proposta d'acquisto?
Grazie a tutti

Buona giornata
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se il termine è superato senza che si sia verificata la condizione, la proposta decade a tutti gli effetti.
Se non c'è più interesse all'acquisto nulla è dovuto all'agenzia (a titolo di provvigione) e la somma versata deve esserti restituita.

Se invece permane l'interesse all'acquisto è necessario prorogare i termini della proposta ovvero stabilire una nuova data entro cui deve verificarsi la condizione sospensiva (in questo caso specifico, l'ottenimento del mutuo).
Ciò può essere fatto sottoscrivendo una nuova proposta o semplicemente integrando quella già sottoscritta.

E' però indispensabile che anche il venditore sottoscriva per accettazione, la pattuizione di un nuovo termine.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buongiorno, nel caso in cui in una proposta d'acquisto sia inserita una clausola sospensiva per la delibera di mutuo con un termine stabilito (es. 60 gg), e sia stato superato quel termine ma l'acquirente non è ancora riuscito ad ottenere la delibera, cosa succede per quanto riguarda la caparra e la commissione all'Agenzia? Sono comunque dovuti (immagino di no ma chiedo conferma) o si prorogano i termini con una nuova proposta d'acquisto?
Grazie a tutti

Buona giornata
La clausola sospensiva di cui parli è una garanzia per l'acquirente quindi lui potrà unilateralmente liberarsi del contratto senza oneri, essendo indicato un termine, tu puoi a tua volta decidere di vendere ad altri. Formalmente, anche se non sembra, serve una comunicazione ufficiale da parte di uno dei due, se no il contratto è valido, quindi senza comunicazioni se l'acquirente ti comunicasse di aver ottenuto il mutuo anche dopo i termini avrebbe diritto a portare a termine l'acquisto. La clausola che rende il contratto "nullo" è la risolutoria espressa, in quel caso non servono comunicazioni reciproche. La risoluzione espressa a volte viene scritta alla fine della clausola sospensiva ("a termine dei 60 gg il contratto si riterrà risolto", o simile a questo).
 

Marcobz1978

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Se il termine è superato senza che si sia verificata la condizione, la proposta decade a tutti gli effetti.
Se non c'è più interesse all'acquisto nulla è dovuto all'agenzia (a titolo di provvigione) e la somma versata deve esserti restituita.

Se invece permane l'interesse all'acquisto è necessario prorogare i termini della proposta ovvero stabilire una nuova data entro cui deve verificarsi la condizione sospensiva (in questo caso specifico, l'ottenimento del mutuo).
Ciò può essere fatto sottoscrivendo una nuova proposta o semplicemente integrando quella già sottoscritta.

E' però indispensabile che anche il venditore sottoscriva per accettazione, la pattuizione di un nuovo termine.

Nel caso in cui sia stato superato il termine (per la presentazione della delibera al venditore) senza che contrattualmente fosse stato stabilito che il superamento del termine comporta la decadenza del contratto, il contratto si considera comunque annullato?
 

Marcobz1978

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Quindi nel caso fosse scaduto il termine che succede?
Quindi nel caso fosse scaduto il termine che succede?
Mi pare di aver inteso che in caso di inserimento di clausola sospensiva due sono i casi:
1. Se si inserisce un termine e lo si supera senza che la condizione si sia avverato il contratto perde efficacia;
2. Se non si inserisce un termine ci si può rivolgere a un giudice per stabilire un termine adeguato alla clausola inserita.
In ogni caso, la non menzione nel contratto degli effetti giuridici (perdita di efficacia del contratto) in caso di superamento dei termini, non condiziona la clausola: cioè vale a dire, se supero il termine il contratto è inefficace
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Nel caso in cui sia stato superato il termine (per la presentazione della delibera al venditore) senza che contrattualmente fosse stato stabilito che il superamento del termine comporta la decadenza del contratto, il contratto si considera comunque annullato?
Non "annullato", ma inefficace ( cioè privo di effetti).
Per rispondere con precisione sarebbe necessario leggere come è formulata la condizione sospensiva, ma non è necessario che sia stabilito esplicitamente, poiché l'inefficacia è la conseguenza legale del mancato avveramento della condizione sospensiva.
Quindi, in linea di massima, se c'è una condizione sospensiva, che prevede l'ottenimento del mutuo entro una data x, passata quella data senza ok al mutuo il contratto resta inefficace, senza bisogno di nessuna comunicazione.
Ovvio che, anche solo per cortesia, un contatto tra le parti è preferibile, per non lasciare dubbi, o alimentare false speranze.

Mentre una comunicazione ( anzi, un documento con le firme), è necessaria se si vuole prorogare il termine.
 

Marcobz1978

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Non "annullato", ma inefficace ( cioè privo di effetti).
Per rispondere con precisione sarebbe necessario leggere come è formulata la condizione sospensiva, ma non è necessario che sia stabilito esplicitamente, poiché l'inefficacia è la conseguenza legale del mancato avveramento della condizione sospensiva.
Quindi, in linea di massima, se c'è una condizione sospensiva, che prevede l'ottenimento del mutuo entro una data x, passata quella data senza ok al mutuo il contratto resta inefficace, senza bisogno di nessuna comunicazione.
Ovvio che, anche solo per cortesia, un contatto tra le parti è preferibile, per non lasciare dubbi, o alimentare false speranze.

Mentre una comunicazione ( anzi, un documento con le firme), è necessaria se si vuole prorogare il termine.
Grazie mille per il chiarimento...mi ero espresso male io con il termine "nullo".
Chiaramente è più corretto "inefficace".
Il termine nel mio caso è scaduto prima che la banca redigesse la delibera.
Ho comunicato quanto sopra al fine di "liberare" i proprietari dal vincolo contrattuale che avevano con me al fine di rendere nuovamente disponibile l'immobile per altre persone.
 

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