Grazie Otello, ottima precisazione.............inoltre.......
Articolo 2.
La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.Resta fermo il divieto di cui all'art. 604, ultimo comma, del codice civile, che recita "chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto".
Articolo 3.
Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'art. 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.
La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole "il testimone".
La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole partecipante alla redazione dell'atto.
Di solito l'accompagnatore di fiducia, erroneamente o per sua stessa presentazione, si qualifica "tutore".
Mi è capitato in occasione della vendita di in appartamento ed il "tutore" ha "illustrato" al non vedente i particolari dell'immobile, ha firmato gli assegni e controfirmato il compromesso.
Idem all'atto pubblico.