1)l'opposizione và fatta e trascritta prima dei 20 anni, perchè se la si fà dopo non ha valore...l'opposizione è sempre fatta da qualche erede legittimario, che quindi ha diritto ad una quota di eredità legittima=il coniuge, o i figli, e in assenza di figli, gli ascendenti(genitori)
2)nel caso di donazione di immobili, per averne notizia, basta andare alla Conservatoria dei Registri immobiliari e fare una visura storica partendo dal codice fiscale della persona che interessa
3)se oggi qualcuno comprasse uno degli appartamenti venduti nel 1999 a terzi, non corre rischi, semplicemente perchè se le banche hanno concesso mutui su immobili provenienti da donazione(le banche non finanziano immobili che provengono da donazione), vuol dire che tali rischi erano stati annullati...come esattamente non lo sò...
probabilmente il valore degli appartamenti venduti era di gran lunga inferiore a quelli non venduti(infatti hai scritto il 10 %)...bisogna vedere anche come era composta la famiglia, ma se il donante aveva solo due figli, anche se arrivava a sorpresa un nuovo erede legittimo(magari un figlio naturale non conosciuto), la rimanenza della donazione non venduta copriva abbondantemente la quota legittima del nuovo erede
comunque la donazione è inattaccabile non solo dopo 20 anni(se non è stata fatta opposizione), ma anche dopo 10 anni dalla morte del donante..quindi una donazione può diventare inattaccabile anche dopo solo 10 anni, se il donante muore subito dopo la sua donazione(sempre se non è stata fatta opposizione)
se qualcuno comprasse degli appartamenti venduti nel 1999, anche se ci fossero dei problemi, a lui non arriverebbero...perchè è chi ha ricevuto la donazione, che deve restituire il bene in caso di giusta revoca della donazione, ma se il bene risulta già venduto allora ne deve restituirne il valore in soldi(+ i frutti, ossia gli interessi maturati)