Ciao a tutti, sono tornata.
Provo a rispondere: la scrittura privata sottoscritta da ambo le parti ha tra di esse il medesimo valore dell'atto notarile, il problema è rispetto ai diritti eventuali dei terzi.
Per rendere la scrittura privata oponibile ad essi (terzi) è necessaria la sua trascrizione.
Molto semplicemente, deve essere contenuta in uno di quegli atti che possono essere trascritti, ovvero, per rimanere nel pratico, solitamente si fa così (senza passare per il notaio): si va dall'avvocato, il quale trascrive la scrittura privata e fa un atto di citazione chiedendo una sentenza di accertamento del diritto in questione. Notifica la citazione e con una copia autentica della stessa provvede alla trascrizione (che ha, in questo caso, effetto prenotativo del diritto, ovvero se poi la sentenza al termine della causa andrà ad accertare che la scrittura privata era autentica, la stessa avrà effetti anche nei confronti dei terzi dal momento della trascrizione della citazione, e non da quello della sentenza). E' un modo per preservare i propri diritti nei confronti dei terzi evitando le lungaggini della giustizia.
Ho fatto più casino del dovuto?
Fatemi sapere se avete bisogno di chiarimenti, buona giornata!