L'appartamento in questione si trova nel comune di Firenze.
A tal proposito, ho trovato su Interntet il relativo regolamento edilizio, dal quale si evincerebbe l'impossibilità di realizzare impianti di questo tipo, qualora interessino l'unico bagno dell'appartamento.
In particolare, l'art.115, relativo agli impianti igienici, così recita:
1. I locali destinati a servizi igienici devono avere le dimensioni minime prescritte
dal presente Regolamento a seconda del tipo di attività cui è destinata l’unità immobiliare.
2. Non è consentito accedere direttamente ai servizi igienici dai locali adibiti all’uso
di cucina o dagli spazi di cottura nonchè dai locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande; in tali casi l’accesso deve avvenireattraverso un apposito spazio di disimpegno (antibagno) in cui possono
essere collocati apparecchi sanitari diversi dal vaso wc e dal bidet.
3. Il pavimento dei servizi igienici deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile; le pareti devono essere rivestite con analogo materiale fino all'altezza
di almeno mt. 1,00.
4. Ogni apparecchio sanitario deve essere di materiale resistente, impermeabile e facilmente lavabile.
5. I vasi wc devono essere forniti di apparecchi per cacciata d'acqua di portata non
inferiore a litri sei e di un sistema a doppia cacciata di portata di litri tre; è ammessa
I'adozione del lavaggio su velo d'acqua continuo per gli orinatoi solamente
se assistita da sistema di rilevamento automatico di presenza.
6. Tutti gli apparecchi sanitari devono essere forniti di sifone idraulico atto ad evitare esalazioni moleste.
7. L’utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per l’allontanamento forzato dei reflui, nella realizzazione dei servizi igienici obbligatori per legge o regolamento, è ammessa solo quando si tratti di un servizio igienico aggiuntivo rispetto agli obblighi di legge; in tutte le destinazioni diverse dalla residenza deve inoltre essere acquisito il parere favorevole della Azienda sanitaria locale competente per territorio.
8. Gli scarichi derivanti da impianti tipo “Sanitrit” devono essere convogliati in apposito depuratore ovvero nella prima camera delle fossa biologica.
9. La camera del sifone di ciascun apparecchio deve essere ventilata mediante una
conduttura di aerazione diversa da quella di scarico e comunicante con una conduttura verticale di aerazione sfociante in alto sul tetto. I diametri di tali tubazioni di ventilazione non devono essere minori dell’80% dello scarico servito.
10. Le disposizioni del presente articolo, salvo quella di cui al comma precedente si applicano anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, limitatamente allo specifico intervento progettato.
Dai commi 7 e 8 sembra che il comune vieti, per l'appunto, l'installazione di sistemi sanitrit in impianti igienici a meno che non si tratti di secondi servizi. Correggetemi se sbaglio.