il rischio che il creditore ipotecario si opponga e/o impugni la sentenza......., caso residuale, ma potenziale, che potrebbe essere risolto con attenta valutazione degli atti di causa, dell' iscrizione ipotecaria etc...
Smoker
Ti riporto questo scritto trovato velocemente su internet per brevità di spiegazione mia...pensi che la banca si metta a fare tutta questa trafila???Ipotesi molto vaga...per questo non tenuta molto in considerazione...Ciò che infatti si sottolinea è quanto da me scritto sopra...leggi cosa dovrebbe fare la banca...pensi ne valga la pensa????
Giudizi di usucapione e riflessi sulle garanzie ipotecarie
Avv. Eugenio Schiavone, Foro di Roma
Vi è un principio che è divenuto assai pericoloso per i creditori ed in particolare per quelli che hanno
iscritto ipoteca su cespiti dei debitori a garanzia del proprio credito. A tal riguardo, anche la Suprema
Corte ha infatti confermato, in particolare con la sentenza della II° Sez. n. 8792 del 28 giugno 2000,
che l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo
trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto
estintivo riconducendosi non già ad una presunta ?usucapio libertatis?, bensì all'efficacia retroattiva
dell'usucapione stessa) con la conseguenza che il notaio rogante nella successiva vendita del bene
compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni
pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento
dell'intervenuta usucapione. Le insidie per il creditore, nella fattispecie, sono rappresentate dal fatto
che questi non può essere a conoscenza dell'esistenza dei presupposti dell'azione in questione,
giacché colui il quale agisce è privo di titolo che possa legittimare una trascrizione (e quindi il
creditore iscrivendo l'ipoteca non si sente in alcun modo minacciato) non deve trascrivere l'atto di
citazione a mezzo del quale ha avanzato la domanda di usucapione e non è neanche obbligato a
citare nel detto giudizio il creditore ipotecario, il quale non viene considerato litisconsorte necessario.
La conseguenza è che l'ignaro creditore viene a conoscenza dell'intervenuta usucapione solo nel
momento in cui viene trascritta la sentenza che la ha accertata. A questo punto, però, il creditore
iscritto si trova con un giudizio svolto nel quale parte attrice ha avuto modo di provare la propria
domanda e, cosa ancor più grave, l'usucapiente è nella posizione di vendere il bene che ha acquisito
a titolo originario. Nel giudizio che mi ha visto impegnato personalmente, inoltre, la situazione era
ancor più complicata poiché, per una serie di circostanze che non è il caso di approfondire in questa
sede, il proprietario convenuto aveva addirittura aderito alla domanda concludendo nello stesso
modo degli attori, arrivando anche a dichiarare che l'usucapiente aveva richiesto le concessioni
edilizie per costruire i fabbricati che erano andati ad incidere sui terreni oggetto del giudizio. L'unica
soluzione per tutelare il proprio diritto di credito, che verrebbe totalmente sacrificato dalla sentenza di
accertamento dell'usucapione, è a mio avviso quella di promuovere l'opposizione di terzo ex art. 404,
primo comma c.p.c., invocando la titolarità di un diritto autonomo del terzo (diritto garantito da
iscrizione ipotecaria che verrebbe resa inefficace) la cui tutela è incompatibile con la situazione
giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le parti. E' importante soffermarsi sul carattere di
autonomia di tale diritto, poiché se così non fosse, il terzo sarebbe esclusivamente legittimato a
proporre l'opposizione ai sensi del secondo comma dell'art. 404 c.p.c., con evidenti maggiori
difficoltà nel corso del giudizio, dovendo dimostrare il dolo o la collusione in suo danno. E' altresì
necessario provvedere alla trascrizione della domanda proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c. al fine di
evitare che l'usucapiente disponga del bene, così vanificando il buon diritto del creditore ipotecario.
Nel corso del giudizio di opposizione bisognerà sostenere l'inesistenza dei presupposti
dell'usucapione ed in particolare che l'usucapiente non ha provato di aver esercitato il possesso sui
beni per venti anni. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla prova relativa all'inizio del
possesso, sulle modalità di esercizio dello stesso e sulla persona di chi avrebbe esercitato il
possesso, posto che in caso di persona giuridica andrà individuato attraverso quale organo è stato
esercitato il possesso. Questi ultimi aspetti rivestono, a mio parere, una fondamentale importanza in
quanto molto spesso ci si potrebbe trovare di fronte a meri atti di tolleranza che non possono servire
di fondamento all'acquisto del possesso. Da ultimo e solo per dare un concreto contributo collegato a
fatti di causa, ho avuto l'opportunità di poter replicare alla eccezione di controparte sulla quale, in
gran parte, aveva fondato la sua domanda, citando un principio ormai pacifico per il quale, ai fini
dell'invocata usucapione, la concessione edilizia non è idonea a far presumere la proprietà del suolo
su cui costruire a favore di colui al quale è rilasciata (per tutte Cass. n. 3428 del 3/4/98). In
conclusione, quindi, pur non avendo la possibilità di difendersi nel giudizio di accertamento
dell'intervenuta usucapione, il creditore ipotecario ha l'opportunità di tutelarsi promuovendo a sua
volta un giudizio, dall'esito di certo non scontato, teso a rendere nuovamente efficaci le proprie
garanzie reali