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Non sono un legale e potrei dire una castroneria: ma se ho capito la tua obiezione, la penserei così.scusami, ma usucapire da a,b,c… eredi di fatto, ma non di diritto, perché la particella non era in successione, mi pare strano: a
Esatto; è per questo che si ricorre alla vendita per possesso, se non è chiaro di chi fosse l’immobile ( oltre che per i tempi e costi della causa).Ma se per arrivare a una sentenza di legittimo usucapione ci vuole una causa, questo non implica l’esistenza di una parte e di una controparte?
E infatti nel caso di mio zio la controparte sono gli eredi di questo zio di mio zio, che neppure sanno dell'esistenza di questa casa al centro storico di un paesino (valore stimato 10-15k); non si presenteranno in Tribunale.Ma se per arrivare a una sentenza di legittimo usucapione ci vuole una causa, questo non implica l’esistenza di una parte e di una controparte?
Devo dire che tempo fa ne parlai con un notaio (per conto di mio zio) e mi consigliò di fare l'usucapione. Può anche darsi fosse il notaio "sbagliato": non tutti sono avvezzi a fare certe cose.Esatto; è per questo che si ricorre alla vendita per possesso, se non è chiaro di chi fosse l’immobile ( oltre che per i tempi e costi della causa).
Tale trascrizione e voltura ha un effetto universale, erga omnes, ed i terzi sono obbligati a riconoscere la proprietà del nuovo intestatario ancorché l’abbia ricevuto da un alienante non intestatario, ma con una sola eccezione. L’eccezione è costituita dall’intestatario originario dell’immobile, che ha il diritto di contestare l’affermazione dell’alienante di aver usucapito il bene e riottenerne così a suo favore l’intestazione |
Salve, grazie per la risposta. Conosco la persona che dovrebbe vendermi il terreno. Ma, visti i rapporti con alcuni “vicini”, il mio timore è che possano esserci azioni a prescindere da parte loro. Per questo motivo è per me fondamentale capire cosa stabilisce la legge in merito: un azione di rivendica, è diritto esclusivo degli intestatari originari oppure no?Tutto sta nella possibilità o meno di poter dimostrare , in caso di contestazioni, che l’usucapione sia effettivamente maturata.
Tu che certezze hai in merito ?
Conosci colui che ti dichiara di aver usucapito ? Ti sei informato ?
Detta così, da ignorante in materia, e viste le risposte di francesca, direi:un azione di rivendica, è diritto esclusivo degli intestatari originari oppure no?
È proprio in merito a questo che mi interessa capire cosa dice la norma. Stando a quanto riportato nel mio primo messaggio, in riferimento all’atto di vendita per possesso:Detta così, da ignorante in materia, e viste le risposte di francesca, direi:
e se anche il vicino vantasse un diritto di aver usucapito?
Solo gli intestatari originari potrebbero contestare la dichiarazione di possesso dell’alienante. Per cui i vicini, dovrebbero obbligatoriamente “riconoscere la proprietà del nuovo intestatario”. Ma, viste le risposte contrastanti ricevute in merito, mi chiedo cosa dice quindi la norma? Il testo citato da dove esce fuori?Tale trascrizione e voltura ha un effetto universale, erga omnes, ed i terzi sono obbligati a riconoscere la proprietà del nuovo intestatario ancorché l’abbia ricevuto da un alienante non intestatario, ma con una sola eccezione.
L’eccezione è costituita dall’intestatario originario dell’immobile, che ha il diritto di contestare l’affermazione dell’alienante di aver usucapito il bene e riottenerne così a suo favore l’intestazione
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