Julianzed

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Contratto e fatture credo sia fortemente improbabile, utenze impossibile, testimoni conniventi possibile. Mi par di capire comunque che il presupposto secondo cui “i terzi sono obbligati a riconoscere la proprietà del nuovo intestatario ancorché l’abbia ricevuto da un alienante non intestatario” non sia totalmente veritiero. Cercherò di interrogare il notaio in merito, che però, purtroppo ha sempre molto poco tempo a quanto pare 😁
 

francesca63

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Mi par di capire comunque che il presupposto secondo cui “i terzi sono obbligati a riconoscere la proprietà del nuovo intestatario ancorché l’abbia ricevuto da un alienante non intestatario” non sia totalmente veritiero.
Non direi; l’affermazione è vera .
Tranne che i terzi possano dimostrare di aver avuto loro ( in vece del venditore), diritti sull’immobile: ma mi pare caso molto più che raro.
E quindi che il venditore abbia millantato diritti che non aveva , e quindi non poteva legittimamente cedere.
 
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Julianzed

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Dimostrare la non legittimità del venditore è quello che farebbe anche l’intestatario originario: “L’eccezione è costituita dall’intestatario originario dell’immobile, che ha il diritto di contestare l’affermazione dell’alienante di aver usucapito il bene e riottenerne così a suo favore l’intestazione.” Per cui perché si parla di eccezione se la stessa contestazione può avvenire su iniziativa di altri? Mi perdoni per tutte queste domande, la questione mi sembra un po’ un rompicapo a tratti
 

Julianzed

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L
Pare che non voglia capire: se ci sono più parti che contestano l'avvenuta usucapione all' intestatario originario (venditore e confinante) che si fa?
Non è che chi dichiara prima ha la ragione dalla sua....
La ringrazio per la gentile risposta. Sicuramente non capisco. E me ne scuso. Il punto di partenza è che se le cose sono come dice lei (e sicuramente sarà così), l’affermazione secondo la quale
“L’eccezione è costituita dall’intestatario originario dell’immobile, che ha il diritto di contestare l’affermazione dell’alienante di aver usucapito il bene e riottenerne così a suo favore l’intestazione.”
non è veritiera. Se una qualunque azione di rivendica o di contestazione da parte di terzi che non siano intestatari originari del bene è legittima anche se intrapresa in seguito alla stipula dell’atto, non ha alcun senso parlare di “eccezione”. Questo è quello che la mia limitata conoscenza mi suggerisce. Ma ripeto, sarà un mio errore dovuto alla mia incapacità di capire.
 

Michela_

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Contratto e fatture credo sia fortemente improbabile, utenze impossibile, testimoni conniventi possibile. Mi par di capire comunque che il presupposto secondo cui “i terzi sono obbligati a riconoscere la proprietà del nuovo intestatario ancorché l’abbia ricevuto da un alienante non intestatario” non sia totalmente veritiero. Cercherò di interrogare il notaio in merito, che però, purtroppo ha sempre molto poco tempo a quanto pare 😁
Hai letto la norma nel completo? Anche la parte in cui viene il specificato il COME si usucapisce? Ovvero quali sono i requisiti da dimostrare prima di dichiarare l’usucapione?
I vicini confinanti possono dichiarare che il “suo” venditore ha utilizzato il terreno in modo continuativo e senza interruzioni negli ultimi 20 anni?
N.b questa cosa non sarebbe intesa come azione di rivendica, perché in quel caso non è ancora stata dichiarata l’usucapione.
 

Julianzed

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Hai letto la norma nel completo? Anche la parte in cui viene il specificato il COME si usucapisce? Ovvero quali sono i requisiti da dimostrare prima di dichiarare l’usucapione?
Si. Mi pare che però i miei dubbi esposti tendano ad esser fraintesi. Non intendo assicurarmi, attraverso il forum e la domanda posta, della veridicità dell’eventuale dichiarazione di possesso da parte del venditore. Sarà mia premura farlo essendo a conoscenza di COME si usucapisce. Non è neanche detto che proceda all’acquisto, per cui non è in discussione al momento la legittima usucapione del venditore.

Si tratta di comprendere una norma a prescindere dal mio caso specifico.

Se Tizio acquista un bene da Caio che dichiara davanti al notaio di essere in possesso del bene da oltre vent’anni e di aver quindi maturato l’usucapione; può Sempronio, che odia Tizio perché quest’ultimo 10 anni prima gli ha rigato la macchina, contestare e/o rivendicare il bene pur non essendone intestatario? A prescindere dalla veridicità delle dichiarazioni di Caio o di Sempronio che sarebbe poi discussa ed acclarata nel procedimento giudiziario, se si parla di “eccezione” spettante agli intestatari originari del bene, la possibilità di contestare la dichiarazione di Caio non dovrebbe spettare anche a Sempronio. Questo è il quesito.
 

Michela_

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Agente Immobiliare
i terzi sono obbligati a riconoscere la proprietà del nuovo intestatario
Anche perché, un conto è la contestazione da parte di terzi, un’altro conto è la dichiarazione di terzi in merito ad un falso in atto pubblico ovvero falsa dichiarazione di usucapione. Ovviamente tutto dev’essere dimostrabile!
 

Julianzed

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Privato Cittadino
Anche perché, un conto è la contestazione da parte di terzi, un’altro conto è la dichiarazione di terzi in merito ad un falso in atto pubblico ovvero falsa dichiarazione di usucapione. Ovviamente tutto dev’essere dimostrabile!

Se è vero quindi, che i terzi potrebbero denunciare una falsa dichiarazione in atto pubblico a prescindere che siano o meno intestatari del bene, non può essere vero che “L’eccezione è costituita dall’intestatario originario dell’immobile, che ha il diritto di contestare l’affermazione dell’alienante di aver usucapito il bene e riottenerne così a suo favore l’intestazione.”
 

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