La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c.,
il contratto resta valido,
il comproprietario attivo si limita a gestire gli affari del comproprietario assente al quale resta solo la possibilità di esercitare la facoltà dell’esercizio del diritto di credito verso il comproprietario attivo.
cit.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=19374
altro
http://www.ilsole24ore.com/art/norm...cazione-194708.shtml?uuid=AbHXEMnF&fromSearch
il contratto resta valido,
il comproprietario attivo si limita a gestire gli affari del comproprietario assente al quale resta solo la possibilità di esercitare la facoltà dell’esercizio del diritto di credito verso il comproprietario attivo.
cit.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=19374
altro
http://www.ilsole24ore.com/art/norm...cazione-194708.shtml?uuid=AbHXEMnF&fromSearch