studiopci

Membro Storico
Per quanto riquarda il fallimento ne sono consapevole che la registrazione non mi da garanzie ma almenno mi posso insediare nel fallimento come creditore è ho una data certa del preliminare.
LA registrazione del preliminare di vendita è un mero atto amministrativo ( in parole povere lo stato che batte cassa ) e come faceva notare abakab non inficiala validità del contratto , ma per poterti inserire in una eventuale procedura di fallimento è più indicata la trascrizione dell'atto che però per poter essere effettuata devi recarti con l'altra parte ( il costruttore ) dal Notaio per la procedura di autentica delle firme e successiva trascrizione ( costo circa 800 euro)

E' da ricordare infine che la proposta contrattuale (proposta di acquisto) si converte automaticamnte in contratto preliminare di compravendita quando l'accettazione viene comunicata all'acquirente e quindi in quel momento sorge l'obbligo della registrazione.
Giusta indicazione ma occorre precisare che la proposta di acquisto è un atto unilaterale propedeutico alla formazione di un contratto a cui deve seguire l'accettazione che deve avvenire nei modi e termini stabiliti dalla legge ( conoscenza provata secondo l'art. 1335 C.C.) a prova dell'espressione del consenso tra le parti ... affinchè la proposta divenga contratto e instauri il sorgere di precisi obblighi propri del negozio giuridico della vendita è obbligatorio che questa ( la proposta ) sia redatta e contenga gli elementi essenziali del contratto ( art. 1325 C.C.) che sono:
- l'accordo delle parti ( espresso ).
- la causa.
- l'oggetto della prestazione che deve essere lecita, possibile, determinata e determinabile.
- la forma che nel nostro ordinamento può essere libera tranne alcuni casi ben definiti quali per esempio la compravendita immobiliare che deve essere scritta.
La mancanza di uno solo di questi elementi genera la nullità del contratto ( art. 1418 C.C. ), possono essere previsti anche elementi non essenziali ( descritti in generale negli artt. 633 e ss - 1353 e ss C.C. ) che consentono una migliore interpretazione delle volontà ... la loro omissione o errata indicazione può rendere il contratto annullabile .
Questo significa che non tutte le proposte all'accettazione diventano contratto tra le parti, ma solo quelle che vengono redatte nei modi e termini prescritti per legge, ne consegue che in difetto si procede alla redazionedel compromesso di vendita.
Fabrizio

P.S. non avevo visto la tua risposta Umberto, perchè stavo scrivendo la mia. :confuso:
 

Elena

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao Lorenzo74.. posto che tutte le osservazioni indicazioni e suggerimenti finora forniti le condivido, mi chiedo. trattandosi di acquisto dal costruttore da qualche anno è sorto l'obbligo, specificatamente nelle vendite in cui il venditore è una società di costruzioni del rilascio della fideiussione bancaria (alcuni utilizzano - impropriamente dal mio punto di vista- la fideiussione assicurativa) sui pagamenti intermedi eseguiti proprio a tutelare l'acquirente dal rischio fallimentare del venditore.. a te non è stata rilasciata?
 

Rosa1968

Membro Storico
Trattandosi di una permuta mi chiedo come mai stai pagando delle somme. Certo bissognerebbe capire che tipo di accordi avete preso. Hai aperto un altro post giusto? Dove vuoi annullare il rogito del terreno mi sbaglio?
 

topcasa

Membro Storico
Trattandosi di una permuta mi chiedo come mai stai pagando delle somme. Certo bissognerebbe capire che tipo di accordi avete preso. Hai aperto un altro post giusto? Dove vuoi annullare il rogito del terreno mi sbaglio?
Penso che sia bene postare la documentazione magari con nomi barrati per capire il rebus
 

Rosa1968

Membro Storico
trascrizione dell'atto che però per poter essere effettuata devi recarti con l'altra parte ( il costruttore ) dal Notaio per la procedura di autentica delle firme e successiva trascrizione ( costo circa 800 euro)
Trattandosi di un compromesso di cosa futura non si può trascrivere il compromesso, è per questo che è nato il pacchetto tutele per il caso di fallimento del costruttore. La problematica in questione va oltre. Ci vuole un buon avvocato per ricomporre il puzzle degli accordi presi e sottoscritti.
 

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