U

Utente Cancellato 72152

Ospite
in mancanza di tanto, potrebbe soccorrere il principio ricavabile dall'art. 1183 cod. civ. prima parte: cioè da pagarsi "immediatamente" alla stipula del definitivo

anche per il termine per la stipula del definitivo, se non si può ricavare dalla corrispondenza intercorsa, vale la legge : sempre art. 1183, ossia in mancanza di accordo tra le parti,il termine lo fisserà il giudice

Mi trovi d'accordo. Per quanto non espressamente specificato, vale il Codice Civile.
Ma comunque sento già squillare il telefono di un paio di studi legali.
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
è nella stessa natura del contratto preliminare la caratteristica fondamentale di dover contenere solo gli elementi essenziali del futuro negozio (che è il contratto definitivo)

quindi, basta che le parti individuino - nella loro essenzialità - gli elementi della futura compravendita: oggetto e prezzo

il resto sarà determinato dalle parti nel contratto definitivo (altrimenti, non avrebbe senso parlare di contratto preliminare e di definitivo e distinguerli l'uno dall'altro), oppure - in difetto di accordo - dalla legge e dal giudice

ciò risulta dalla considerazione che il preliminare - alla stregua degli altri atti/contratti propedeutici da inquadrarsi nell'iter progressivo di formazione del contratto - è solo l'accordo con cui le parti si impegnano alla conclusione di un successivo contratto, detto definitivo, che potrà anche integrare e/o modificare le precedenti pattuizioni intervenute fra le parti
 
U

Utente Cancellato 80257

Ospite
Elementi essenziali per la stipula del contratto valido: forma (scritta), oggetto (indicazione dati immobile), causa (compravendita), accordo (prezzo). Per altri elementi serve integrazione.
 

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