Invio telematico della fattura
Anche la fattura può essere trasformata in un documento informatico, alla stessa stregua del biglietto degli appunti scannerizzato o utilizzando un normale computer.
Quante volte avviene che compilate la vostra fattura usando semplicemente un programma di videoscrittura o un foglio Excel e poi lo allegate alla mail per spedirla alla vostra controparte: così facendo non avete fatto altro che compilare un documento informatico, che inoltrate mediante un invio telematico.
In questo caso siamo in presenza di un semplice invio elettronico di una normalissima fattura cartacea.
Gli strumenti elettronici vi agevolano nel lavoro, la giurisprudenza vi garantisce, come abbiamo visto, la validità comunque del documento informatico, ma non avete assolutamente compilato una fattura elettronica.
Tuttavia la vostra fattura è assolutamente regolare; di più, il vostro interlocutore non può neppure rifiutarsi di riceverla.
L’importante è che i dati fiscali contenuti nella fattura siano gli stessi. Con dati fiscali si intendono quelli che abbiamo descritto precedentemente e che, come abbiamo detto, fanno riferimento all’articolo 21 del DPR 633/1972.
L’invio telematico delle fatture è dunque da tempo una realtà consolidata che consente importanti risparmi di tempo e denaro.
Tuttavia restano fermi i consueti obblighi previsti per la normale fattura cartacea: emittente e destinatario devono obbligatoriamente stampare ciascuno la propria copia della fattura e trattarla nella forme consuete (e previste dalla legge) delle procedure amministrative e di archiviazione.