RONAT47

Membro Ordinario
Privato Cittadino
In un'assemblea si vota per decidere se i due condomini piano terra, Filano e Calpurnio, devono pagare le spese straordinarie sull'ascensore.
Su un totale di 12 condomini, escludendo dal voto i due condomini interessati, 6 condomini sono per l'esonero incondizionato e 4 invece vorrebbero mettere a verbale la seguente frase: "i sottoscritti Tizio, Caio, Sempronio e Mevio concediamo, senza però riconoscerne il diritto futuro, l'esonero all'attuale partecipazione alle spese straordinarie dell'ascensore ai Sigg. Filano e Calpurnio".
Ha validità questa clausola?
 

RONAT47

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Specifico che il lastrico solare del condominio è ad uso esclusivo di un condomino che non vi abita ma in questo lastrico vi è il box dell'ascensore e l'antenna TV. I pareri circa la partecipazione alle spese straordinarie dei condomini piano terra sono contrastanti, c'è chi dice che non devono pagare perché il lastrico non è condominiale e chi invece sostiene che devono perché vi è l'antenna TV. Chi ha ragione?
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Buongiorno @RONAT47, la questione è mal posta nel senso che non è l'assemblea, con una delibera a maggioranza, deputata a stabilire se i condòmini a piano terra devono o meno pagare la manutenzione straordinaria dell'ascensore condominiale. L'assemblea può solamente applicare al caso concreto i criteri legali di ripartizione previsti dal c.c. ed in particolare dall'art. 1124. Per derogare da tale criterio è necessaria l'unanimità dei partecipanti al condominio. In conclusione quindi, a meno di accordi di natura negoziale fra tutti i condòmini (riscontrabili eventualmente anche in un regolamento di condominio di natura contrattuale predisposto dall'originario costruttore e trascritto nei pubblici registri), i due proprietari dei piani terra dovranno contribuire in base all'art. 1124 c.c. e quindi solamente per la metà della spesa proporzionale al valore millesimale delle loro unità. Sul punto c'è ampia giurisprudenza, anche di legittimità (vedi ad es. Cassazione n° 8823 del 2015).
 

angy2015

Membro Assiduo
A me pare che la deroga sia valida in quanto è approvata dalla totalità dei condomini. Il fatto che ci sia la clausola non pone problemi per questa ripartizione una-tantum
 

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