sidalpo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buona sera a tutti.
Voglio sottoporvi una valutazione di un complesso immobiliare fatta da un geometra CTU del tribunale. Costui ha preso le superficie delle abitazioni, dei sottotetti, delle stalle, dei fienili, della porcilaia, del garage e di una tettoia, le ha sommate fra di loro indistintamente e ha dato loro un unico valore futuro ipotizzato a cambio di destinazione d'uso e ristrutturazione avvenuta. Per me non è corretto perchè nella valutazione degli immobili le superfici hanno una incidenza diversa: 100% per le abitazioni, 35% per i sottotetti non abitabili, 20% per i locali accessori non collegati, 50% per il box non collegato ecc.
Riporto qua sotto una stralcio di detta perizia chiedendo a Voi tutti cosa ne pensate. Grazie a quanti mi risponderanno.

Le superfici commerciali sono state calcolate dai rilievi effettuati in loco e, ove impossibile accedere agli immobili dalle planimetrie catastali con metodo grafico, tenendo in considerazione la Superficie Esterna Lorda (SEL) come prevede il Codice delle Valutazioni Immobiliari. Per la quantificazione dei rapporti mercantili si è fatto riferimento ai parametri di cui al Sistema Italiano di Misurazione.
Tenendo conto di quanto sopra esaminato, il sottoscritto CTU ha formato il proprio giudizio di stima valutando dapprima un valore “ordinario” al quale sono state successivamente apportate opportune deduzioni dovute agli oneri di “trasformazione” necessari alla ristrutturazione che si renderebbe indispensabile a portare in condizione di “ordinarietà” i beni immobili.
In sintesi il procedimento di stima adottato è quello a “Valore di Trasformazione”.
Tra le deduzioni si è tenuto in particolare conto la condizione del possesso e la condizione urbanistico-amministrativa dei beni nonché le previsioni del Regolamento Urbanistico ed i vincoli territoriali involgenti la zona.
Tutto ciò ha comportato una serie di decurtazioni, che più avanti verranno quantificate, che hanno portato a determinare un valore “attuale” che rappresenti il più probabile valore di mercato del bene oggetto di valutazione.
E' necessario infine precisare che gli elementi ed i parametri oggettivi riportati nella presente valutazione sono stati adottati quali meri indizi che concorrono solo in parte alla formazione del giudizio di stima che rimane comunque espresso “a corpo e non a misura”.
Quantificando:
Considerando l’ubicazione dei beni il sottoscritto ritiene equo e congruo adottare il prezzo medio del “ben futuro” ipotizzato a ristrutturazione eseguita, pari a:
- Prezzo unitario medio del bene futuro €/mq 1.550,00
Da cui dovremo detrarre gli oneri di trasformazione.
Secondo le tabelle DEI – Prezzi delle Tipologie Edilizie, gli oneri ed i costi di una ristrutturazione edilizia si attestano attorno alla somma di
- Prezzo di ristrutturazione dei fabbricati €/mq. 991,00
Ne deriva che nelle condizioni attuali i fabbricati posso mediamente costituire un valore unitario di stima pari al più probabile valore del bene futuro meno i costi e gli oneri di trasformazione. In cifre:
1.550,00 – 991,00 = €/mq. 559,00
E dunque sviluppando i calcoli avremo:
SEL fabbricati con accessori = circa mq. 388 x €/mq 559,00 = €. 216.892,00
Da tale cifra dovranno essere ulteriormente detratti e/o aggiunti tutti i più innanzi esposti elementi costitutivi i pregi e difetti degli immobili (possesso, situazione urbanistica, condizione ipocatastale ecc.), con evidente, sensibile, prevalenza dei difetti sui pregi.
L’entità di queste deduzioni può essere quantificata solo in via approssimata per le ragioni più innanzi espresse e perché in parte dipendenti da onorari professionali che sfuggono ad una precisa concretazione a causa dell’abolizione delle tariffe professionali.
Svolgendo le opportune considerazioni estimative il sottoscritto reputa equa e congrua una decurtazione sul valore dianzi espresso della percentuale complessiva pari al 35% che sviluppando i calcoli offre il seguente risultato:
Più probabile valore di mercato attuale €. 216.892,00 – 35% = €. 140.979,80
 

sidalpo

Membro Attivo
Privato Cittadino
L'ho spiegato all'inizio. Nel sito dell'Agenzia del Territorio c'è la guida "istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili". Non si possono prendere le superfici di stalle e fienili e sommarle indistintamente a quelle delle civili abitazioni, perché hanno una consistenza diversa. Nella fattispecie il valore di 388 mq è frutto di un arbitrio. I sottotetti non abitabili si considerano al 35%, stalle e fienili al 25% e box non collegati al 50%. Così facendo la superficie commerciale del complesso è di 166,75 mq e non 388. Ne consegue che il valore si aggira sui € 93000 esattamente come una precedente perizia di altro CTU del 2009. A questo punto va applicata una riduzione di almeno il 25% per la svalutazione nel frattempo intercorsa.
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Non si possono prendere le superfici di stalle e fienili e sommarle indistintamente a quelle delle civili abitazioni, perché hanno una consistenza diversa.
fallo presente e contesta la CTU

Così facendo la superficie commerciale del complesso è di 166,75 mq e non 388.
il problema non è qui

una precedente perizia di altro CTU del 2009
e anche questa può avere problemi, e grossi

25% per la svalutazione nel frattempo intercorsa.
da dove ricavi questa informazione?
 

sidalpo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Dal CTU stesso che scrive che nel caso il giudice decida per l'asta il valore va ridotto del 25%. Comunque chiedo se iscritto al forum ci sia un tecnico esperto in perizie giudiziarie. Grazie
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Dal CTU stesso che scrive che nel caso il giudice decida per l'asta il valore va ridotto del 25%. Comunque chiedo se iscritto al forum ci sia un tecnico esperto in perizie giudiziarie. Grazie

Ciao. Purtroppo le perizie del CTU (in realtà si chiama Esperto Stimatore e non CTU) spesso sono superficiali e incomplete. Comunque, sará il mercato a stabilire il vero prezzo. Se sei intenzionato all'acquisto, aspetta che il prezzo scenda affinchè raggiunga il valore da te ipotizzato.
 

sidalpo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il proseguo della storia è questo: alla fine del 2015 il giudice ha messo all'asta l'immobile con un ulteriore decurtazione del 20% cioè € 112.000. Dopo tre aste andate deserte si è arrivati a € 47.000. Deciderà il giudice alla prossima udienza a quale prezzo metterlo alla 4° ed ultima asta, può essere anche la metà cioè € 23.000. Il punti ai quali al momento il mio avvocato non sa rispondere, perché la legge 132/15 è recente e interpretata in vario modo, sono:
- se l'asta va deserta cosa succede?
- posso io comproprietario partecipare a questa asta?
- se il perito estimatore (CTU) avesse fatto allora una valutazione di mercato (due agenzie immobiliari valutavano questo immobile fatiscente e collabente non più di € 50.000) io come comproprietario maggior quotista avrei potuto acquisirlo, dunque questa valutazione fasulla mi ha danneggiato, per cui posso richiedere i danni al perito?
- può il perito chiedere l'intero esoso compenso visto che ho già versato un sostanzioso anticipo e la sopracitata legge dice "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".

Grazie a tutti e Buon Anno
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Deciderà il giudice alla prossima udienza a quale prezzo metterlo alla 4° ed ultima asta, può essere anche la metà cioè € 23.000.
Chi ti dice che la prossima sarà l'ultima?

Il punti ai quali al momento il mio avvocato non sa rispondere
Se il tuo avvocato non sa rispondere a questi quesiti, probabilmente il tuo è un ottimo avvocato, ma non esperto di esecuzioni immobiliari. E' come andare da un luminare specialista del ginocchio per curare il diabete.
Certo, è pur sempre un medico, però ...
 

sidalpo

Membro Attivo
Privato Cittadino
La legge 132/15 dice che dopo la 4° asta andata deserta il bene ritorna nella disponibilità del debitore. Ma io non sono debitore ma comproprietario.
Il mio avvocato dice che si deve documentare perché la giurisprudenza in materia è scarsa e contraddittoria, nel frattempo provo a farlo anch'io, ma vedo che è nebbia fitta.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
La legge 132/15 dice che dopo la 4° asta andata deserta il bene ritorna nella disponibilità del debitore.

E' un equivoco in cui sono incappati in parecchi, anche diverse testate online che si occupano di aspetti legali.
Ho avuto modo di approfondire la cosa e questa è stata la conclusione:

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A tanti è sfuggito il fatto che il nuovo art. 532 cpc (quello a cui ti riferisci quando parli dalla 132/15) è inserito nella sezione esecuzioni Mobiliari.
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Quindi il discorso non vale per gli immobili e così infatti sono oggi orientati i tribunali.

Forse, e sottolineo forse: se mai in futuro (anni) qualcuno dovesse fare una causa su questo aspetto e se in quel caso qualche cassazione dovesse estendere il concetto anche alle esecuzioni immobiliari allora potrebbe anche cambiare l'orientamento.
Ma ad oggi non è così.

Chi segue le esecuzioni immobiliari lo sa, non ci si ferma alla quarta asta.

Il mio avvocato dice che si deve documentare perché la giurisprudenza in materia è scarsa e contraddittoria

Magari puo' semplicemente chiedere al giudice dell'esecuzione, visto che è lui che ha in carico la vostra asta. Vedrai che è come ho detto sopra.
 

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