assim

Membro Junior
Privato Cittadino
Salve a tutti,
vi espongo il mio problema:
a novembre del 2009 ho acquistato un appartamentino in un condominio da un privato (conoscente di famiglia).Verificate le spese di condominio e chiesto all'amministratore se fossero previste spese straordinarie (non previste).Unico neo non ho chiesto i verbali dell'ultima assemblea.....
La settimana scorsa sono stato alla prima assemblea di condominio dove è uscito fuori che il condominio aveva in corso un contenzioso con una ditta edile...(cosa di cui non ero stato informato) cmq. le cose stanno così:
nel 2006 viene deliberato all'unanimità il rifacimento di un muro esterno (parte comune del condominio), di confine con un'altra palazzina....viene ricercata e incaricata una ditta ....presentato e accettato il preventivo, la ditta in un primo tempo puntella il muro poi (si vocifera di difficoltà economiche) decide che non gli conviene più compiere l'opera e rinuncia chiedendo le spese sino a quel momento sostenute......l'assemblea non lo ritiene giusto e ci vanno di mezzo gli avvocati.....NON si finisce in tribunale, viene proposta (dall'avvocato del condominio) una transazione la ditta non si fa sentire da sei mesi .... e siamo arrivati alla assemblea in cui sono stato presente io (2010) ....da visura camerale la ditta non è fallita o in fallimento ... l'avvocato del nostro condominio fa capire in via non ufficiale che la ditta non farà i lavori e non chiederà nulla x le spese sostenute ( posa di quattro puntelli)...si decide che l'avvocato chieda qualche documento scritto in cui la ditta decida se fare i lavori /rinunciare/altro....
A questo punto ho chiesto all'amministratore : ma queste spese decise nel 2006 a chi spettano (siano esse la parcella dell'avvocato o in caso la ditta accettasse le spese di rifacimento del muro)???
L'amministratore mi risponde che essendo state deliberate prima del mio acquisto spettano al precedente proprietario MA dovrò pagarle io e poi chiederle al vecchio proprietario.
E' giusto? essendo del 2006 non se la deve vedere l'amministratore (e quindi il condominio) con il vecchio proprietario (presente a tutte le assemblee precedenti e quindi informato sulla situazione)?
A quale normativa dovrei fare riferimento sia se dovesse essere compito dell'amministratore o mio rivalermi sul vecchio proprietario?

GRAZIE per l'attenzione che vorrete dedicarmi!
 

Remo Magnatti

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Re: Spese e vecchio proprietario

....mi dispiace, ma purtroppo, anche se il venditore è tenuto a pagare le spese condominiali fino alla data del rogito, ossia fino al momento in cui resta proprietario dell'immobile,la legge stabilisce che se non lo fa, l'acquirente è tenuto "in solido" con lui a versare i contributi per l'anno in corso e quello precedente, secondo quanto prevede l'articolo 63 delle norme di attuazione del Codice Civile. Di conseguenza che l'amministratore può chiedere di pagare anche al nuovo proprietario, al quale spetterà, eventualmente, rivalersi sul vecchio.... :occhi_al_cielo:
 

assim

Membro Junior
Privato Cittadino
Re: Vecchie spese condominiali pre acquisto della casa

quindi ,se non ho capito male, anche se la delibera per il rifacimento del muro è del 2006, visto che la vicenda non si è ancora conclusa, mi tocca pagare e poi rifarmi sul vecchio prorietario....( a cui per legge spetta risarcirmi )...così imparo a fidarmi e a non chiedere i verbali delle assemblee... :occhi_al_cielo:

cmq grazie molto per la risposta :stretta_di_mano:
 

Diego Zucchini

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
mi tocca pagare e poi rifarmi sul vecchio prorietario
Ciao assim,
prima di anticipare tu qualsiasi spesa, dato che il venditore è un conoscente di famiglia, perchè non provi a contattarlo per chiedergli:
1. perchè abbia taciuto questo "piccolo" particolare;
2. di pagare!!
Se ti viene in contro, perfetto. Se punta i piedi, allora sì che dovrai anticipare la spesa di tasca tua e poi rifarti sul vecchio proprietario.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
L'art. 63 dacc afferma l'obbligo in solido di chi subentra a far fronte a spese sostenute nei 2 esercizi precedenti. La situazione esposta da assim non è però "convenzionale"; qui parla di lavori deliberati ma non ancora eseguiti, a parte l'intoppo del primo incarico che sembra risolversi con l'abbandono della prima impresa.

Quindi le spese saranno effettivamente sostenute in esercizi futuri: non darei perciò per scontato che il vecchio proprietario abbia ancora obblighi reali (quelli morali ... sono in genere inefficaci, ...) a rifondere il nuovo acquirente. Rimane la scorrettezza di non aver informato l'acquirente, ma potrei anche immaginare la dimenticanza: più grave invece che anche l'amministratore abbia taciuto di spese straordinarie deliberate ed in corso di realizzazione.

Detto questo parlarne col precedente proprietario per ottenere qualcosa è in genere più conveniente che spendere soldi in avvocati con esito comunque incerto.
 

realessandro

Nuovo Iscritto
Il caso vede l'acquirente ed il venditore stabilire contrattualmente che alcune spese straordinarie gravose deliberate dopo il rogito facciano carico al venditore. Il Tribunale di Milano con sentenza del 3 Marzo 2009 n. 3812 ( opportunamente) ha stabilito che detto accordo non produce effetti sul condominio che potrà e dovrà legittimamente chiedere al compratore il pagamento delle rate . Sarà compito di questi rivalersi in seconda battuta sul venditore. Ma il Tribunale in questa sentenza dice anche una cosa importante di valore generale anche se forse talvolta di problematica applicazione, ossia :
" E' TENUTO ALLA SPESA COLUI CHE E' CONDOMINO AL MOMENTO IN CUI SI RENDE NECESSARIO EFFETTUARE LA SPESA "

Nella fattispecie, l’acquirente conveniva in giudizio il venditore chiedendo di essere liberato dall’obbligo di pagamento dell’aumento delle spese di straordinarie amministrazione, deliberate in data successiva all’atto di compravendita. Lo stesso, riteneva che non fosse di sua competenza il pagamento delle suddette spese, atteso che con atto di compravendita la fattispecie era stata regolamentata diversamente.

Il Tribunale accoglieva la domanda attrice stabilendo che:”
in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa”.

La decisione del Tribunale pur accogliendo in toto la richiesta dell’attore, in quanto giuridicamente supportata dall’esistenza di una specifica clausola all’interno del contratto di compravendita; sancisce l’impossibilità di opporre ai terzi (nella fattispecie il condominio) suddetta clausola. Conseguentemente, è perfettamente legittima la richiesta del condominio avanzata nei confronti dell’acquirente, per le spese oggetto di causa.
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
il codice civile obbliga il nuovo proprietario a pagare le spese sostenute dal vecchio proprietario per i due anni precendenti.

In questo caso la delibera risale al 2006, quindi superiore a due anni.

Potrebbe, accollarsi il vecchio debito " tutto il condominio"?
 

Remo Magnatti

Membro Attivo
Agente Immobiliare
...no, perchè il contratto di compravendita e tra il venditore e l'acquirente, il condominio in questo caso è semplicemente un creditore....e penso quindi, poco propenso a rinunciare a un credito.... :)
 

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