Cassazione n.24654 del 3 dicembre 2010 II Sezione Civile
La sezione seconda della Corte di Cassazione civile ha definito con la sentenza n. 24654 del 03/12/2010 come devono essere ripartite le spese di condominio nei rapporti interni tra venditore ed acquirente in caso che il criterio non sia stato stabilito nel contratto di vendita: le spese ordinarie in proporzione al periodo di rispettivo possesso, quelle relative ad innovazioni o straordinarie, invece, in relazione a quando sia stata espressa la decisione d'assemblea anche se l'esecuzione é stata poi differita.
Resta ferma in ogni caso la solidarietà tra chi ha venduto e comprato secondo quanto stabilito dall'art.63 delle Disp.Att. Codice Civile nei confronti del condominio.
High-rise-Condominium
RIMANE IL FATTO CHE IL CONDOMINIO CHIEDE A CHI è PROPREITARIO IN QUESTO MOMENTO, L'UNICO A CUI PUò FARE IL DECRETO INGIUNTIVO, L'ATTUALE PROPRIETARIO SI RIFà SULL'EX CON CAUSA ORDINARIA
quando si compra casa, si deve dire all'ex di presentarsi al rogito con una dichiarazione scritta dell'amministratore su:
rate insolute
eventuali delibere di lavori ancora da fare e di cui ancora si deveno risquotere le rate
eventuali cause pendenti
e non si compra una casa senza farsi dare copia dei verbali degli ultimi 2 anni
MI PIACEREBBE SAPERE DAGLI Agenti Immobiliari SE L'AG IMMOBILIARE CHE TI VENDE UNA CASA SENZA FORNIRTI QUESTE INFO HA QUALCHE RESPONSABILITà