Tu, con il preliminare, puoi vendere l'immobile però se poi la ditta non rogita il problema è tuo.
In pratica si tratta di vendita di bene altrui con tutto ciò che nla cosa comporta.
Art. 1478.
Vendita di cosa altrui.
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 novembre 2007, n. 24448 in Altalex Massimario.
Art. 1479.
Buona fede del compratore.
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto , se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto . Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2008, n. 22033 in Altalex Massimario.
E articoli seguenti.
LA cosa migliore sarebbe che la ditta ti rilasciasse procura speciale in modo che tu possa compiere tutti gli atti reòlativi alla vendita ed incassare le somme.