Successivamente, con sentenza della Cassazione n. 17815 anno 2017, riguardante specificamente
l’assoggettamento a IMU del sedime del fabbricato collabente, l’orientamento della Corte suprema muta drasticamente,
in quanto viene stabilito che non è assoggettabile a IMU quel particolare terreno su cui insiste un
fabbricato collabente. La motivazione è fondata sulla considerazione che l’ICI/IMU sottopone ad imposta unicamente
il possesso di tre ben definite tipologie di beni immobili: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.
Non esiste, tra le tipologie imponibili stabilite dalla norma, una ulteriore tipologia, quale sarebbe «l’area edificabile
già edificata» con fabbricato collabente.
Lo stato di collabenza ed improduttività di reddito, secondo la Cassazione, non fa venir meno in capo all'immobile
- fino all'eventuale sua completa demolizione - la tipologia normativa di “fabbricato”. Tanto è vero che la
mancata imposizione si giustifica, nella specie, non già per assenza di “presupposto”, ma per assenza di “base
imponibile” (valore catastale pari a zero).
Questo orientamento è stato ribadito in successive sentenze. In particolare, la sentenza della Cassazione n.
19338 del 18 luglio 2019 ha, inoltre, esplicitamente indicato che viene superato quanto precedentemente affermato
con la sentenza n. 5166 del 2013, ancorché riguardasse una diversa problematica inerente
l’individuazione dei presupposti della “edificabilità di fatto” ai fini dell’emersione di plusvalenza tassabile sui terreni.
In conclusione, né il fabbricato collabente, ovviamente, né il suo sedime, secondo quanto stabilito dalla Corte
suprema, sono assoggettati a tassazione sul valore immobiliare.