CRISTIANO1234

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Vendita appartamento e irregolarità parti comuni

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Decreto Salva-Casa e la commerciabilità giuridica dei fabbricati - Federnotizie



3.3 – Stato legittimo in caso di condominio

E’ stata inoltre introdotta una precisazione (il nuovo comma 1-ter dell’art. 9-bis del T.U.) in relazione ai criteri da applicare per la determinazione dello stato legittimo in caso di condominio. In particolare, si è stabilito:

che ai fini della determinazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio;

che, a sua volta, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità relative alle singole unità immobiliari dello stesso.


Nel dettare questa nuova disposizione si è tenuto conto dell’esperienza registrata in occasione della applicazione dei bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare, quando molte pratiche relative ad interventi su parti comuni condominiali sono state “bloccate” causa difformità edilizie riguardanti una o più singole unità facenti parte degli stessi e/o viceversa.

Quindi ora, con la nuova normativa è possibile vendere un appartamento, purché questo NON abbia irregolarità edilizie, sebbene nelle parti comuni ci siano irregolarità? Grazie
 

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Quindi ora, con la nuova normativa è possibile vendere un appartamento, purché questo NON abbia irregolarità edilizie, sebbene nelle parti comuni ci siano irregolarità? Grazie
Ciao @CRISTIANO1234, sembrerebbe, ma tu credi davvero che andrà così?

La normativa sarà applicata in primo luogo dai Dirigenti dei vari Comuni, ed ognuno la vedrà a modo suo; a cascata i tecnici che dovranno adeguarsi al modo di pensare ed interpretare la nuova legge da parte dei vari Dirigenti dei diversi Comuni nei quali si troveranno ad operare.

Oltre a questo ci saranno/sono gli acquirenti, i quali (giustamente) prenderanno/prendono per oro colato ciò che diranno loro i propri tecnici, indottrinati dai vari Dirigenti appunto, con propria logica legata al luogo in cui operano.
Diciamo la verità: quando chiedi ad un tecnico "ma posso fare questo...?" "posso fare quello...?", l'unica risposta certa, sempre e comunque è la stessa! "Devo chiedere al Dirigente o tecnico istruttore."
Si rileva tutta la difficoltà nel navigare a vista e lasciatemelo dire, pochissima autorità nei confronti di chi poi, la legge chiede giustamente di applicarla. Tant'è.

Tornando alla tua interessante domanda: ammesso che si potrebbe vendere, io acquirente chiederei ad es., che tipo di difformità si rileva sulle parti condominiali? Chi le deve sanare? Costi? Ecco quindi che torniamo esattamente al punto di partenza.

Con l'attuale T.U. è stato fatto di tutto e di più! Sfido anche i tecnici che leggeranno questo testo a dire il contrario: piccole e grandi difformità senza distinzioni, in barba a tutte le doppie o triple conformità.

Un T.U. DRP 380/2001 scritto benissimo per regolare tutto il realizzato dopo l'entrata in vigore della stessa, ma usato per TUTTO, fino ad arrivare a cercare di trovare la conformità ai castelli diruti del 1.400;
completamente svilita e annullata di significato. Sì perchè questa fantastica legge, proprio non concepiva il condono, voleva tagliare i ponti con un passato nebuloso ma è stata maldestramente ricapultata nel passato.
Buon per loro (per i tecnici di tutte le specie e categorie) perchè hanno lavorato e stanno lavorando tantissimo (almento un lato positivo).
Ma sai cosa mi stupisce?
L'inerzia nel non alzare una critica, un grido di dolere da parte di noi Agenti Immobiliari che subiamo passivamente, e compiaciuti pure, queste dinamiche che comportano ritardi nel processo decisionale, ritardi nelle stipule degli atti di trasferimento, mutui e, diciamo la verità, contenziosi a non finire.

Un amminisratore del Forum, qualche settimana fà, mi ha ribadito ed evidenziato che qui si fà "cultura immobiliare" ed io ci credo e li ringrazio per l'opportunità data di esprimere ad ognuno il proprio pensiero, come ho fatto io questa volta, sperando che venga colto il senso del mio discorso che suggerisce un tema forse mai toccato che riguarda noi Agenti Immobiliari, addestrati (specialemente negli ultimi 10 anni) a scovare abusi ed a vestire ahimè la casacca di portaborracce.

Grazie a tutti.
 

Slartibartfast

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ciao @CRISTIANO1234, sembrerebbe, ma tu credi davvero che andrà così?

.....

Grazie a tutti.
Mio pensierino: non è tanto come è fatta la legge per sanare le irregolarità. Da oggi in poi, esattamente come prima, nasceranno sempre nuove irregolarità.
Il concetto è che se nessuno controlla nel momento in cui costruisci, nel momento in cui chiedi dichiari l'agibilità, ci saranno sempre tonnellate di abusi.
Se si sanasse tutto o quasi l'esistente e si dicesse che da oggi è responsabilità del comune verificare le irregolarità, si facesse in modo che il comune controlli ogni nuova costruzione, che in caso di irregolarità si viene costretti al ripristino e la cosa non viene tollerata e "dimenticata" allora magari, progressivamente avremmo meno problemi.

Dagli albori dei tempi fino ad oggi si è sempre tollerato e fatto finta di non vedere pensando di favorire il cittadino o l'impresa. Adesso che vogliamo essere precisi come gli svizzeri abbiamo problemi e sembriamo tutti criminali...
 

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il concetto è che se nessuno controlla nel momento in cui costruisci, nel momento in cui chiedi dichiari l'agibilità, ci saranno sempre tonnellate di abusi.
Ciao @Slartibartfast , sono d'accordo. Sempre più solo ed unicamente burocrazia. Nessuno di dovere che alzi il c... e controlli sul momento e verifichi che alla fine della fiera non ci siano problemi; si accentua sempre di più la netta sensazione che ci stiamo aggrovigliando su noi stessi. È una situazione che mi preoccupa, immaginando le ripercussioni nel nostro comparto mediazione, dovuta, come dicevo, a rallentamenti e ritardi sul processo decisionale, procedure di trasferimento immobiliare e chi più ne ha più ne metta. Spero di sbagliarmi.
 

-csltp-

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ciao @Slartibartfast , sono d'accordo. Sempre più solo ed unicamente burocrazia. Nessuno di dovere che alzi il c... e controlli sul momento e verifichi che alla fine della fiera non ci siano problemi; si accentua sempre di più la netta sensazione che ci stiamo aggrovigliando su noi stessi. È una situazione che mi preoccupa, immaginando le ripercussioni nel nostro comparto mediazione, dovuta, come dicevo, a rallentamenti e ritardi sul processo decisionale, procedure di trasferimento immobiliare e chi più ne ha più ne metta. Spero di sbagliarmi.

Teoricamente questa legge se applicata ha lo scopo opposto.

Certo che se da quando se ne discute le uniche cose che si leggono sono: sempre ad aiutare i plazzinari, moriremo soffocati, il gas farà esplodere prima le abitazioni, affitteranno i box ecc….

Ovvio che poi si cerca di mettere un freno alle cose giuste
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Quindi ora, con la nuova normativa è possibile vendere un appartamento, purché questo NON abbia irregolarità edilizie, sebbene nelle parti comuni ci siano irregolarità? Grazie
La norma prevede che la legittimità dell'edificio o della singola unità immobiliare non è compromessa qualora ci sia una difformità nell'uno o nell'altro, non recita circa la sua commerciabilità che è disciplinata dall'art. 46 del T.U. 380/01.
 

CRISTIANO1234

Membro Attivo
Privato Cittadino

« 1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso ».

Quindi se l'immobile è considerato avere uno sttao legittimo, potrà essere venduto anche se ci fossero irregolarità nelle parti comuni

La norma prevede che la legittimità dell'edificio o della singola unità immobiliare non è compromessa qualora ci sia una difformità nell'uno o nell'altro, non recita circa la sua commerciabilità che è disciplinata dall'art. 46 del T.U. 380/01.
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

E per gli edifici costruiti prima?

Inoltre si stava parlando NON di edifici abusivi, ma di edifici con qualche irregolarità nelle parti comuni

Grazie
 

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