La legislazione vigente in materia di locazioni (codice civile, legge n°431/1998 ecc.) non accenna in alcuna parte all’obbligo per il conduttore di far visitare l’immobile locato in caso di vendita o di cessazione della locazione durante il corso della stessa. In genere ci si cautela inserendo un’apposita clausola (beninteso intercorrente tra le parti in via unicamente contrattuale, e non derivante da obblighi di legge) che disciplini le regole di visita. I contratti a canone concordato contengono la clausola relativa all’accesso: “Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità…..”.
In ogni caso, anche se nel contratto non fosse inserita tale disposizione, in genere tutti i contratti di locazione abitativa portano una clausola finale spesso ignorata dai contraenti: “Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti e agli usi locali”.
Ora, gli usi locali non saranno legge, ma valgono eccome se, per patto espresso, sono richiamati in contratto. Ogni Comune ha poi i suoi particolari usi (ad es. quelli di Firenze, per taluni aspetti, sono diversi da quelli di Roma): pertanto occorre verificare, presso la Camera di Commercio del Comune sotto cui ricade il contratto di locazione in questione, quanto attiene alle visite delle unità immobiliari.
Detto ciò, indipendentemente da una previsione contrattuale sussiste sempre il diritto del locatore di far visitare l’immobile ogni qual volta se ne presenti fondata necessità e che ne sia fornito congruo preavviso al conduttore. Non mancano, peraltro, i rimedi al locatore per superare l’ostinato rifiuto del conduttore a consentire l’accesso all’immobile. L’ingiustificato comportamento tenuto in tal senso dal conduttore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e legittima la richiesta di risoluzione del contratto o il ricorso, in via d’urgenza, all’Autorità giudiziaria. Spetta, naturalmente, al magistrato la valutazione delle ragioni tenute dalle parti. A conclusione delle informazioni assunte, al conduttore può essere ordinato di consentire le visite nell’immobile da parte del proprietario- locatore, nei modi e nei tempi che lo stesso giudice andrà ad indicare.