• Creatore Discussione Utente Cancellato 84253
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Utente Cancellato 84253

Ospite
Ciao, vorrei vendere la mia attività di panificio, ma il contratto di affitto scade tra 5 anni. Chi compra la mia società può continuare a lavorare con il contratto di affitto mio, o deve fare uno nuovo? e se cambia il nome della società? grazie
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Grazie mille. Ma il proprietario lo devo avvisare, giusto? il proprietario può in qualche modo "rifiutare" una persona come nuovo ilquillino? es. persone di colore o altro?
Se il tuo acquirente subentra al tuo contratto tu resti co responsabile dei pagamenti, se il tuo acquirente non paga il proprietario dell'immobile chiederà i soldi a te e ne avrà pieno diritto. Puoi evitarlo in due modi, con espressa liberatoria scritta del proprietario o con un nuovo contratto fatto dal tuo acquirente.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
..ah ecco...

Quindi senza il nuovo contratto e il benestare del locatore non vendevi una cippa.
Altro che vendere il bar a centomila euro (a cambiali).
No.... mi pare che capisci quello che vuoi tu. Venduto di tutto. Mai chiesto il permesso al proprietario dei muri... sai quante attività rimarrebbero invendute e quante richieste danni potrebbero fare i venditori. Che siano bar, negozi, tabaccherie, o qualsiasi altro genere

Il proprietario dei muri non può ostacolare la vendita e quindi il subentro nei contratti in essere

Poi, manderà la disdetta al primo rinnovo previsto, pagando le 18 mensilità al conduttore

Altre sono invenzioni o casi stra particolari

Chi compra la mia società può continuare a lavorare con il contratto di affitto mio
Ultima mia citazione. Visto che esperti siamo tanti....milioni di milioni.... ecc ecc

Fatto sta che se vendi società non vendi l'attività.

Se vendi società non devi fare un piffero di niente, visto che cambierebbero solo i soci e tutti i contratti in essere anderebbero avanti senza bisogno di alcuna comunicazione

Diverso, sarebbe, se hai lasciato fidejussioni personali per le quali risponderesti sempre e comunque se non annullate
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
L. 392/78
Art. 36.
(Sublocazione e cessione del contratto di locazione)

Il conduttore puo' sublocare l'immobile o cedere il contratto di
locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme
ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore puo'
opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato
il cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non
adempia le obbligazioni assunte.
Le indennita' previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di
colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva
della locazione.
 

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