Art. 1477 cc
Consegna della cosa.
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta .
magari può essere utile.... hi hi hi
Smoker
oggi chi acquista è protetto dalla legge, ci sono sempre dei vizi occulti o possibili difformità,è bene non irritare di compratore
che una colta dentro se vuole ti può creare tali e tanti problemi che ti può far rimpiangere di non aver lasciato i condizionatori,
per quanto riguarla la caldaia e le zanzariere si apre il paradosso di privare il bene dei requisiti essenziali .
Il venditore afferma che il materiale gli servirebbe nella nuova casa senza domandarsi se la stessa cosa non sia valida
per il compratore!!!
La casa va lasciata pulita , priva di suppellettili e corredata di tutto quello che era presente al momento della visita, un caso
a parte è la cucina, se non c'è accordo diverso può essere rimossa.