La notificazione di atti giudiziari può essere fatta da avvocati e pubblici ufficiali: vediamo come procedere a notificare tramite l'ufficiale giudiziario.
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Dal punto di vista pratico, per
richiedere la notifica di un atto all’
ufficiale giudiziario occorre
recarsi presso l’ufficio notificazioni, esecuzione e e protesti, presente presso le sedi dei tribunali e delle corti d’appello, con l’atto da notificare in
originale e tante copie conformi a quell’originale quanti sono i destinatari. Tutta la documentazione viene consegnata allo sportello dell’ufficio, previo pagamento dei diritti corrispondenti e dei costi di spedizione, e verrà poi materialmente notificata dall’ufficiale giudiziario. Se l’atto è urgente e si vuole venga notificato in giornata, occorre specificarlo e corrispondere una cifra maggiorata rispetto all’ipotesi di notifica non urgente.
L’atto da notificare, in originale e con le copie conformi e le relative buste, verrà poi notificato dall’ufficiale giudiziario all’indirizzo del
destinatario, indirizzo che è stato riportato dalla parte che notifica nell’atto stesso (più precisamente, nella
relazione di notificazione presente nell’atto). L’ufficiale giudiziario provvederà alla notifica personalmente, recandosi al domicilio del destinatario, o tramite il
servizio postale, cui verrà consegnato in busta chiusa l’atto da notificare affinchè siano le poste italiane a recapitare concretamente il plico raccomandato con avviso di ricevimento.
In relazione all’utilizzo del servizio postale per la notificazione degli atti, occorre puntualizzare un aspetto inerente i soggetti che possono essere autorizzati a procedere con la notifica. Non bisogna infatti pensare che solamente gli ufficiali giudiziari, in qualità di funzionari pubblici, addetti all’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, possano notificare gli atti.
Va infatti precisato al riguardo che per legge
[1] la potestà di notificazione attraverso il servizio postale degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale è riconosciuta anche agli
avvocati che abbiano ottenuto specifica autorizzazione da parte del rispettivo consiglio dell’ordine degli avvocati del foro di appartenenza, e che siano dotati di apposito
registro cronologico.
Come si può notificare un atto: la notifica via posta elettronica certificata
Indipendentemente dalla natura dell’atto da notificare, le modalità operative con le quali si può procedere alla notifica sono essenzialmente due: oltre alla notifica tramite ufficiale giudiziario, è possibile per legge e nel rispetto di determinati requisiti anche la notificazione degli atti attraverso gli strumenti informatici.
È infatti possibile per gli
avvocati, se non si vuole ricorrere all’ufficiale giudiziario o alla notifica via posta ordinaria, notificare l’atto al destinatario attraverso una casella di posta elettronica certificata. Si tratta quindi una mail dotata di una validità legale particolare, in quanto la sua ricezione equivale – dal punto di vista giuridico e legale – al ricevimento di una raccomandata con ricevuta di ritorno. La
notificazione in proprio di atti giudiziari e stragiudiziari via pec viene effettuata dall’avvocato, attraverso la propria casella di posta elettronica certificata, occorrendo altresì essere già in possesso della procura rilasciata dal cliente, di un
dispositivo di firma digitale, ed essendo inoltre necessario che la notificazione a mezzo pec sia effettuata ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata, risultante da
pubblici elenchi (Reginde, Inipec, e Registro P.P.A.A. nelle ipotesi in cui il destinatario dell’atto da notificare sia una pubblica amministrazione).