Se si acquista un immobile in cui vi è già un inquilino in locazione, l’acquirente subentra nel contratto di locazione: ciò vuol dire che il nuovo proprietario è tenuto a rispettare la locazione preesistente, sin dal giorno dell’acquisto dell’immobile, ed ha gli diritti e doveri che aveva il precedente proprietario nei confronti del conduttore.
Il conduttore – in assenza di un diverso accordo con il titolare dell’immobile – non ha diritto di prelazione sull’acquisto della casa.
In un solo caso, egli vanta la prelazione: qualora il locatore disdetti il contratto di locazione alla prima scadenza perché vuol vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione [1]. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.
Per disdettare il contratto di locazione alla prima scadenza, il locatore deve inviare all’inquilino una raccomandata a.r. sei mesi prima della scadenza medesima, senza bisogno di alcuna motivazione se non richiamando la legge che gli consente il recesso anticipato [1].
Frattanto, il conduttore, per non incorrere in morosità, è tenuto al versamento degli affitti al “locatore subentrato” secondo le modalità a suo tempo convenute contrattualmente con il precedente proprietario.
Il conduttore deve adempiere all’obbligazione al domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza del pagamento.
[1] Art. 3, comma 1, lett. g), legge 431/1998.
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