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Abakab

Ospite
In base all'articolo 53 della Costituzione, infatti, il prelievo fiscale deve essere operato non su un reddito presunto, bensì su un reddito che effettivamente ha accresciuto il patrimonio del cedente. In definitiva, sotto il profilo fiscale, a differenza di quello civilistico, il momento del pagamento sembra assumere un rilievo determinante nel perfezionamento della fattispecie impositiva, in quanto il sorgere dell'obbligazione tributaria coincide con la percezione della somma
Francesco Falcone - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/vMKOU
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
In base all'articolo 53 della Costituzione, infatti, il prelievo fiscale deve essere operato non su un reddito presunto, bensì su un reddito che effettivamente ha accresciuto il patrimonio del cedente. In definitiva, sotto il profilo fiscale, a differenza di quello civilistico, il momento del pagamento sembra assumere un rilievo determinante nel perfezionamento della fattispecie impositiva, in quanto il sorgere dell'obbligazione tributaria coincide con la percezione della somma
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Quindi visto che vige il criterio di cassa teoricamente il venditore potrebbe farsi anticipare la somma fino al prezzo di acquisto iniziale e postporre l'incasso del rimanente in maniera da generare la plusvalenza dopo i 5 anni.
 
A

Abakab

Ospite
Quindi visto che vige il criterio di cassa teoricamente il venditore potrebbe farsi anticipare la somma fino al prezzo di acquisto iniziale e postporre l'incasso del rimanente in maniera da generare la plusvalenza dopo i 5 anni.

Si teoricamente è così, evitare di fatto di creare plusvalenza in sede di preliminare.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
ciao a tutti, devo effettuare la vendita di un immobile acquistato con agevolazione prima casa, prima dei 5 anni, volevo fare un preliminare con atto di compravendita da destinarsi allo scadere del quinquennio, questo perchè i proprietari non possono più acquistare...
Attento alla durata del preliminare:

Cit.


Proprio perché destinato a tramutarsi in contratto definitivo, al preliminare la legge conferisce una validità limitata nel tempo, esattamente:
” …si considerano come contratti mai prodotti se entro un anno, dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o altra atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare….” (art. 2645/bis n. 3).
 

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