Allora, la rinuncia all’azione di riduzione è possibile secondo parte della dottrina (tribunale di Torino,decreto 2298, 26/9/2014), ed è possibile trascrivere tale rinuncia. Ma non mi pare che tutti concordino su questa possibilità.
Non sono convinta che , per l’acquirente, questa sia una tutela “definitiva”, se non si è certi che non possano saltar fuori legittimari non ancora noti .
Soprattutto non sono certa che sia sufficiente perché la banca eroghi il mutuo.
Inoltre questo non mette al sicuro chi ha ricevuto la donazione, contro cui è possibile esperire azione di riduzione ( con conseguente necessità di rifondere con beni personali il legittimario eventualmente leso ).
Per questo ogni situazione va valutata nel dettaglio, per trovare la soluzione più indicata.
Approfondisci con il notaio, e soprattutto fai presente la provenienza donativa ad un eventuale acquirente.