Riccardo Colman

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti.

RingraziandoVi per le risposte di cui sopra, vorrei fare il mio punto della situazione date alla mano:

- L'atto di donazione è stato trascritto dal notaio in data 20-12-1991
- La scomparsa della donante è avvenuta in data 02-07-2001

Per tali motivi, dunque, l'immobile non potrà essere messo in vendita prima del 03-07-2011 (scadenza dei 10 anni dalla morte della donante) o addirittura, per male che vada, prima del 21-12-2011 (scadenza dei 20 anni dalla data della donazione), giusto?

Perdonate la mia insicurezza ma, onestamente, non mi intendo molto di queste cose :confuso:

Grazie a chi vorrà rispondere ed un saluto.

Riccardo
 

gaspol1960

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buonasera. Signor Colman, direi che in assenza di trascrizioni relative ad azioni di riduzione già avviate, o ad atti di opposizione da parte dei legittimari pretermessi, il termine per vendere l'immobile senza rischio alcuno è quello del 3.7.2011. Tuttavia, va tenuto conto della concreta esistenza di eredi necessari della nonna, che possano avanzare pretese nei confronti del donatario: ossia di coniuge (il nonno) o figli o altri discendenti in linea retta - a parte Suo padre, ovviamente. E' chiaro che se Suo padre è figlio unico non esiste, in concreto, alcun soggetto che, da legittimario, possa impugnare la donazione. Una situazione del genere può essere accertata e dimostrata anche semplicemente attraverso uno stato di famiglia integrale a nome della nonna. Altra possibilità è quella di far intervenire gli eventuali eredi necessari pretermessi (il nonno e/o Suoi zii paterni, o loro discendenti in caso di premorienza degli zii) ad un preliminare trascritto o all'atto di compravendita, e in quella sede far ricevere al Notaio la loro dichiarazione di prestare acquiescenza alla donazione, e di rinunziare ad eventuali azioni di riduzione loro spettanti. Sarebbe opportuno, in ogni caso, non fermarsi alla prima difficoltà frapposta dall'agenzia immobiliare o dalla Banca - tenuto conto che, spesso, l'agente non conosce la concreta situazione familiare e successoria degli interessati - e parlarne, dopo aver verificato le cose che ho già indicato, con un Notaio o con un Avvocato specializzato in diritto delle successioni, e chiedere loro un parere pro veritate.
Buona serata.
Gaspare Polizzi
 

Riccardo Colman

Nuovo Iscritto
Sig. Polizzi buonasera.

la ringrazio per l'esauriente risposta e per il tempo concesso alla mia "causa" :)

Prossimamente, visto che di fatto bisognerà attendere ancora poco più di un anno per cercare di vendere l'immobile, mi ripresenterò in Agenzia ed esporrò con maggiore chiarezza la mia posizione.

Ancora grazie ed un saluto.

Riccardo Colman.
 

gaspol1960

Membro Attivo
Privato Cittadino
Lieto di esserLe stato utile. Comunque, valuti ogni elemento della Sua situazione specifica, perché, come Le ho detto, possono sussistere le condizioni di vendere senza pericolo alcuno anche prima della scadenza dei dieci anni dalla morte della donante. Buona serata.
Gaspare Polizzi
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
riccardo,
quando sarà il momento di vendere, prima di rivolgersi ad un'agenzia immobiliare, vadi da un notaio o da un avvocato per avere certezze sulla donazione.
 

Riccardo Colman

Nuovo Iscritto
Buonasera Sig. Troise.

La ringrazio della precisazione; effettivamente il parere di un notaio/avvocato, dal punto di vista legale, dissolverebbe ogni dubbio di sorta!

Buona serata ed ancora grazie.

Riccardo.
 

robertobosco

Membro Ordinario
Troise ha ragione sui 20 anni dalla donazione. I dieci anni dopo il decesso del donante non sono sufficienti se non sono anche trascorsi 20 anni dalla donazione (diverse le interpretazioni su data di atto di donazione e data di trascrizione, sarebbe meglio, per pochi giorni iniziare il decorso dei 20 anni dalla data di donazione). La legge 80/2005, è stata importantissima per porre un limite alle azioni di riduzione di eredi legittimari.
 

robertobosco

Membro Ordinario
Mi correggo, " per pochi giorni iniziare il decorso dei 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione".
Ne approfitto per un ulteriore consiglio, anche dopo che siano trascorsi i suddetti 20 anni, sarebbe prudente verificare prima (con adeguata visura) che alcun erede legittimario abbia trascritto il consentito atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, in presenza del quale vengono pregiudicati i diritti del donatario ed in particolar modo degli aventi causa (chi acquista da chi riceve la donazione), allungando pertanto il suddetto periodo di 20 anni. La materia è molto ampia e ci sarebbe ovviamente da dire altro, ma spero di aver limitato le mie considerazioni al caso specifico ed in modo sufficientemente suntivo.
 

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