Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Non mi fa caricare il file.
Fa presente che il file che hai caricato non ha un'estensione consentita.
E' di appena 50 Kb, in formato Word.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Bene.
Eccolo! ( Da compilare, integrarecon dati e frasi alla bisogna

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA​


Il giorno del mese di gennaio dell’anno 20, per il tramite dell’Agenzia Immobiliare , iscritta presso la Camera di Commercio di tra i Signori:

- , da una parte, e

- , dall’altra parte,

- premesso:

- che sono proprietari dell’immobile distinto all’Ufficio del Territorio di , Catasto Fabbricati, Comune di ;

- che l’immobile sopradescritto è pervenuto, con atto pubblico a rogito del notaio ;

- che intende acquistare detta unità immobiliare da .

- che intendono vendere l’unità immobiliare sopra citata a .

Tutto ciò premesso, stipulano e convengono quanto segue:

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

2) I promettono di vendere e si impegnano a trasferire, riservandosi il diritto di usufrutto vita natural durante, detta unità immobiliare a che promette e si impegna ad acquistare la stessa unità immobiliare.

3) L’acquisto è proposto a corpo e non a misura, come visto e gradito e nello stato di fatto e di diritto in cui esso oggi si trova.

4) Il prezzo d’acquisto pattuito ed accettato dalle parti, nella sua globalità, è stato stabilito in così ripartiti:

- per quanto riguarda il fabbricato, di cui €. sono relativi al diritto di usufrutto vitalizio ed €. sono relativi al diritto di nuda proprietà;

- per quanto riguarda il terreno circostante il fabbricato, di cui €. sono relativi al diritto di usufrutto vitalizio ed €. sono relativi al diritto di nuda proprietà.

5) Il corrispettivo, dovuto da per il trasferimento a loro favore del diritto di nuda proprietà, viene regolato tra le parti nei seguenti modi e condizioni:

- €. sono versati in data odierna da , con assegno .

La firma apposta in calce al presente preliminare, da parte dei comparenti, è ricevuta liberatoria di detta somma, che diventa a tutti gli effetti caparra confirmatoria.

- quanto alla residua somma di dovuta da per il trasferimento a suo favore del diritto di nuda proprietà, la medesima cessionaria, sempre per le stesse quote sopra descritte, si obbliga per se stessa e per i loro successori a titolo universale, a provvedere, vita natural durante, all’assistenza morale e materiale della parte cedente ed in particolare a fornirle e prepararle con amorevolezza filiale il cibo, a prestarle le cure mediche e la necessaria assistenza diurna e notturna, ad effettuare le vacazioni necessarie al fine di reperirle i beni occorrenti per il soddisfacimento degli ordinari bisogni esistenziali, nonché alla pulizia della persona, del vestiario e della casa.

L’obbligo di cui sopra s’intende assunto con riferimento alle prestazioni che esorbitano dal contenuto dell’obbligo alimentare di cui all’articolo 433 del Codice Civile, cui i sono tenuti nella loro qualità di figli dei coniugi.

La prestazione dell’assistenza oggetto dell’obbligazione assunta da dovrà avvenire presso il domicilio della parte creditrice, più esattamente indicato nella comparizione.

L’assistenza dovrà essere prestata, con piena efficacia liberatoria per la parte obbligata, anche mediante persona di loro fiducia, purchè gradita dalla parte creditrice.

6) Qualora non adempia puntualmente l’obbligo assunto nel precedente articolo 5), la parte cedente potrà richiedere la risoluzione del presente contratto e, verificandosi tale ipotesi, la parte cessionaria sarà tenuta all’integrale risarcimento del danno subito dalla parte cedente, nonché a rifonderle le spese sostenute per la stipulazione dell’atto pubblico di vendita.

La risoluzione si produrrà di fatto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, non appena la parte cedente manifesterà, anche in via stragiudiziale, la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ma il diritto di chiedere la risoluzione sarà, in ogni caso, incedibile ed intrasmissibile agli eredi ed aventi causa a qualunque titolo.

7) I beni di cui sopra saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui oggi essi si trovano, eccezione fatta per il diritto d’usufrutto innanzi citato, con ogni diritto, azione, ragione, accensione, pertinenza, servitù attiva e passiva, anche non apparente.

Liberi da oneri e pesi, vincoli, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti, iscrizioni pregiudizievoli.

8) L’atto notarile per intestare l’immobile sarà perfezionato presso lo studio del notaio, di fiducia di , a semplice richiesta degli stessi.

9) Sono a carico di le spese, le imposte e quant’altro necessario per il trasferimento della proprietà, ivi comprese quelle relative al rogito notarile.

10) Qualsiasi controversia insorgente dall’interpretazione, esecuzione, risoluzione o validità della presente scrittura, sarà deferita al Tribunale di .

11) I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l’informativa ed autorizzano il trattamento dei dati nelle modalità previste ed ai sensi della normativa del D.lgs 196 del 30 giugno 2003.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
@antonello domanda, ma si può fare anche nel caso in cui la persona goda di uno stato attuale di discreta salute?
Cioè si parla di assistenza, ok... uno si può impegnare per un'assistenza futura? E nel caso in cui non si presta assistenza... cioè io sto bene, ma soffro di problemi cardiaci quindi un bel giorno mentre sto facendo la spesa accade il fatto... non è impugnabile?
E' come dire che una persona si è impegnata per una possibilità futura di assistenza che però non è stata svolta in quanto non è un normale decorso della vecchiaia o di una malattia. Cosa accade? Può essere impugnato perché non è stata svolta l'assistenza? GRAZIE
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L'assistenza è intesa in senso lato: psicologica, morale e materiale, ecc.
Assistenza è anche fare compagnia durante i pasti o nelle domeniche o altri giorni festivi a persona sana ma bisognosa di affetto (pensa a quanti figli abbandonano i genitori).
Non corre l'obbligo che la persona da accudire sia obbligatoriamente malata.
Può essere impugnato solo dal cedente e da nessuno al suo decesso.
Già sperimentato con successo!!
 
Ultima modifica di un moderatore:

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
[FONT=LucidaGrande, Lucida Grande, kedage, Sharjah, DejaVu Sans, Lucida Sans Unicode, serif, Arial, sans-serif]

L'assistenza è intesa in senso lato: psicologica, morale e materiale, ecc.
Assistenza è anche fare compagnia durante i pasti o nelle domeniche o altri giorni festivi a persona sana ma bisognosa di affetto (pensa a quanti figli abbandonano i genitori).
Non corre l'obbligo che la persona da accudire sia obbligatoriamente malata.
Può essere impugnato solo dal cedente e da nessuno al suo decesso.
Già sperimentato con successo!!
Ottimo, grazie. Un'ultima cosa, come si quantifica? Cioè qual'è il parametro di riferimento oggettivo? L'età della persona, costo medio di assistenza etc...
Oppure non c'è parametro? Proporzione etc?
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Se alla parte cedente interessa riservarsi l'usufrutto la compravendita si formalizza con i parametri indicati dalla normativa in merito.
In caso contrario, per accordi privati.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto