Spero abbiate risolto nel frattempo.
In ogni caso se vi è il vincolo del Ministero, il diritto di prelazione per essere eventualmente esercitato richiede come conditio sine qua non che vi sia un contratto di compravendita perfetto in ogni sua parte (generalità, individuazione delle pari e dell'immobile, prezzo, ...).
Il contratto deve essere trasmesso al Ministero presso la soprintendenza competente per territorio.
Lo Stato ha 60 gg di tempo per esercitare la prelazione. 60 gg suddivisi in: 30 giorni per lo Stato + 20 giorni per la Regione competente per territorio + 10 giorni per altri Enti locali competenti per territorio.
Decorsi i 60 giorni dalla trasmissioine del Contratto firmato dalle parti alla soprintendenza, il diritto di prelazione scade. Quindi se lo Stato non interviene nella compravendita (nel caso in cui succeda il promissario acquirente non può vantare alcun diritto di risarcimento danni ad alcun titolo nei confronti del promissario venditore), il Contratto di compravendita diviene efficace a tutti gli effetti e la trascrizione della proprietà può essere perfezionata.
Nel senso che firmato il Contratto si può richiedere subito la trascrizione.
L'ufficio competente, rilevando anche di Ufficio la sussistenza del vincolo, sospende la trascrizione per 60 giorni. decorsi i quali la trascrizione del titolo di proprietà può perfezioonarsi.
In conclusione, mi spiace dirlo, ma non serve alcun "doppio atto".
La legge è chiara:
In caso di Vincolo del Ministero dei Beni culturali (su di un qualunque bene mobile o immobile) Proprietario e Acquirente stipulano il contratto e lo sottoscrivono. Successivamente alla stipula, il Contratto viene trasmesso alla Soprintendenza. Decorsi 60 giorni, l'Acquirente diventa proprietario.
Invece,nell'atto di compravendita deve esserci il riferimento alla sussistenza del vincolo. In quanto l'acquirente acquista la proprietà assoggettata a vincolo e - se non preventivamente informato - potrebbe chiedere l'annullamento del contratto per difetto dei presupposti che lo hanno indotto a formare per sua parte la volontà ad acquistare.
Inoltre, nell'atto di compravendita deve esserci il riferimento alla sussistenza del vincolo anche nella parte in cui si afferma che "l'immobile è libero da ipoteche, ecc. ecc., ma coperto da vincolo del Ministero dei Beni culturali ai sensi del Decreto del gg/mm/aaaa, n. xx."
In ogni caso se vi è il vincolo del Ministero, il diritto di prelazione per essere eventualmente esercitato richiede come conditio sine qua non che vi sia un contratto di compravendita perfetto in ogni sua parte (generalità, individuazione delle pari e dell'immobile, prezzo, ...).
Il contratto deve essere trasmesso al Ministero presso la soprintendenza competente per territorio.
Lo Stato ha 60 gg di tempo per esercitare la prelazione. 60 gg suddivisi in: 30 giorni per lo Stato + 20 giorni per la Regione competente per territorio + 10 giorni per altri Enti locali competenti per territorio.
Decorsi i 60 giorni dalla trasmissioine del Contratto firmato dalle parti alla soprintendenza, il diritto di prelazione scade. Quindi se lo Stato non interviene nella compravendita (nel caso in cui succeda il promissario acquirente non può vantare alcun diritto di risarcimento danni ad alcun titolo nei confronti del promissario venditore), il Contratto di compravendita diviene efficace a tutti gli effetti e la trascrizione della proprietà può essere perfezionata.
Nel senso che firmato il Contratto si può richiedere subito la trascrizione.
L'ufficio competente, rilevando anche di Ufficio la sussistenza del vincolo, sospende la trascrizione per 60 giorni. decorsi i quali la trascrizione del titolo di proprietà può perfezioonarsi.
In conclusione, mi spiace dirlo, ma non serve alcun "doppio atto".
La legge è chiara:
In caso di Vincolo del Ministero dei Beni culturali (su di un qualunque bene mobile o immobile) Proprietario e Acquirente stipulano il contratto e lo sottoscrivono. Successivamente alla stipula, il Contratto viene trasmesso alla Soprintendenza. Decorsi 60 giorni, l'Acquirente diventa proprietario.
Invece,nell'atto di compravendita deve esserci il riferimento alla sussistenza del vincolo. In quanto l'acquirente acquista la proprietà assoggettata a vincolo e - se non preventivamente informato - potrebbe chiedere l'annullamento del contratto per difetto dei presupposti che lo hanno indotto a formare per sua parte la volontà ad acquistare.
Inoltre, nell'atto di compravendita deve esserci il riferimento alla sussistenza del vincolo anche nella parte in cui si afferma che "l'immobile è libero da ipoteche, ecc. ecc., ma coperto da vincolo del Ministero dei Beni culturali ai sensi del Decreto del gg/mm/aaaa, n. xx."