Non vorrei che l'avvocato si sbagliasse con il termine "rinunciabile" nel senso che l'azione di opposizione alla donazione è rinunciabile essendo personale, quindi uno vi rinuncia e si è a posto poi non so se sia revocabile. Sarebbe bene chiarire con un notaio.
Per la certezza del traffico giuridico non si puó revocare la rinuncia all'opposizione se non ricordo male...
Ricordavo bene:
La prevalente dottrina ha escluso tale possibilit, considerando definitivo sia l'atto di rinunzia preventivo che l'atto di revoca. La prima ovvia considerazione quella che altrimenti si potrebbe avere, fino all'apertura della successione un'altalena continua tra atti di opposizione, rinunzie e revoche dell'opposizione e rinunzie e revoche delle rinunzie, creando continua incertezza nelle situazioni giuridiche.
Dobbiamo aggiungere che in dottrina sostenuto il principio che le rinunzie sono ritenute atti revocabili solo quando la revoca espressamente prevista: cos la rinunzia all'eredit. Non si ritiene revocabile la rinunzia all'azione di riduzione. Inoltre se vero che dall'opposizione non derivano effetti nella sfera giuridica altrui, per cui la rinunzia preventiva o la revoca dell'opposizione non violano il principio del neminem ledere, altrettanto non pu dirsi per la revoca della rinunzia o dell'opposizione; con questi atti si sono creati i presupposti per l'efficacia sanante a beneficio esclusivo dei terzi derivante dal decorso del termine ventennale, pertanto la loro revoca, rimuovendo detti presupposti finisce per agire in senso negativo nella sfera giuridica altrui (aventi causa dal donatario i cui acquisti diventerebbero di nuovo insicuri anche dopo la scadenza dei venti anni dalla trascrizione della donazione!).
Parlano di "rinunzia definitiva" Busani e in definitiva anche Gazzoni (1) e Carlini - Ungaro Trasatti (2) poich la ratio della modifica e lo scopo perseguito del legislatore quello di favorire la certezza e stabilit degli acquisti dei terzi.
(1) GAZZONI: "se non ovviamente dubbia l'irrevocabilit della revoca o della rinunzia, una volta maturato il ventennio dopo la revoca o la rinunzia stessa, perch la intervenuta stabilizzazione degli effetti dell'acquisto in favore del terzo impedisce al legittimario di opporsi e poi di iniziare l'azione di riduzione, nell'ipotesi in cui il ventennio sia ancora pendente, pur nel dubbio, deve parimenti propendersi per l'irrevocabilit non tanto a tutela dell'affidamento in- generato nel terzo, quanto perch la ratio della novella quella di favorire la stabilizzazione degli effetti in chiave di certezza della circolazione dei beni."
(2) G.CARLINI e C.UNGARO-TRASATTI: L'atto di rinuncia all'opposizione non ritrattabile da parte dell'autore. Valgono al riguardo le considerazioni svolte dalla dottrina con riferimento alla rinunzia all'azione di riduzione, il che peraltro di immediata evidenza rispetto allo scopo per il quale la rinuncia stessa stata pensata, che quello di facilitare la circolazione dei beni oggetto di donazione e quindi la certezza dei traffici giuridici relativi a detti beni."