Volevo aggiungere qualche elemento a questa interessante conversazione.
-se non ho capito male la variazione è:
dall’attuale immobile “D/8 fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni” a luogo di culto
-se il destino dell’immobile è un luogo di culto privato la categoria catastale finora è la “B7 Cappelle ed Oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto”, ad esso viene attribuita una rendita (non so con quale criterio),paga l’IMU e molto probabilmente anche la Tarsu (lo stabilisce il Comune). Finora perché, secondo la nuova qualificazione catastale prevista dal D.P.R 138/98, non so la B/7 a quale nuova categoria corrisponderà (forse la P/5).
Non sviluppo ulteriormente questo punto perché credo non sia il tuo caso.
-se il destino dell’immobile è un luogo di culto pubblico la categoria catastale finora è stata la “E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti”, non so se, per analogia con il B/7, anche all’immobile venga attribuita una rendita, non so se paga l’IMU ma probabilmente la Tarsu no. Anche qui finora perché, secondo la nuova qualificazione catastale prevista dal D.P.R 138/98, non so la E/7 a quale nuova categoria corrisponderà (forse la V/7).
-In quest’ultimo caso inoltre presso il Comune, ritengo, occorrerebbe verificare preliminarmente se si configuri urbanisticamente il cambio di destinazione d’uso (parallelo ma non uguale a quello dal D/8 al E/7), se questo sia con opere edilizie (opere murarie, impianto termico e relativa certificazione energetica ecc.), o senza opere e se tale cambio d’uso sia ammesso nella zona urbanistica dove ricade l’immobile e, se ammesso, a quali condizioni (eventuali parcheggi ecc.)
-Per l’eventuale agibilità della nuova destinazione d’uso, in relazione anche alla rilevanza dell’immobile, potrebbero essere da valutare ; verifica portanza utile solaio di 400 dN/mq (gli ex 400 Kg/mq, se è un fabbricato industriale a livello terreno dovrebbe essere già rispondente), vie di fuga, bagni, da verificare anche se ricorra l’obbligo del C.P.I. certificato di prevenzione incendi ecc.
-non accenno al condominio perché credo non ricorra, sarebbe però da verificare se ci sia qualche proprietà comune con altri, servitù ecc. con cui concordare qualcosa.
-così sembra possa finire il passaggio nei termini edilizi, poi ci sono i passaggi amministrativi-legali del culto stesso che non ci riguardano. Non so però se ci sia una subordinazione fra gli uni e gli altri tipo il Comune non dia l’agibilità se non sia stata prima sistemata anche quella parte amministrativo-legale.
Un saluto