M

marcellogall

Ospite
Marcello, cortesemente, potresti riportare il link che non riesco a trovarlo? Mi ricordavo anch'io questa cosa, e ho al momento la necessità di fornire ad un cliente proprio questo documento.

Grazie mille.

vai alla discussione del 27/04/2011 "agevolazioni prima casa". a pag. 5 troverai la risposta dell'ADE
 

AntonioPa

Membro Attivo
Privato Cittadino
certo,...........ma io non mi riferivo al caso in questione, ma in generale ed e' sempre meglio sapere le cose
con precisione.

In generale il termine di decadenza è 3 anni (per esempio per tutte le condizioni che devono essere già verificate al momento del rogito). Nel caso particolare della residenza (se non si è dichiarato di possederla già nel comune, ma di doverla spostare entro 18 mesi) il termine è appunto 3 anni + 18 mesi, nel caso particolare di rivendita nel quinquennio 3 anni + 12 mesi (termine per il riacquisto).
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
In generale il termine di decadenza è 3 anni (per esempio per tutte le condizioni che devono essere già verificate al momento del rogito). Nel caso particolare della residenza (se non si è dichiarato di possederla già nel comune, ma di doverla spostare entro 18 mesi) il termine è appunto 3 anni + 18 mesi, nel caso particolare di rivendita nel quinquennio 3 anni + 12 mesi (termine per il riacquisto).


:stretta_di_mano: :stretta_di_mano:
E' consigliabile mantenere la residenza fino al termine della prescrizione per la verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate (4 anni e mezzo qualora si è avvalsi della possibilità di trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto).
 

AntonioPa

Membro Attivo
Privato Cittadino
:stretta_di_mano: :stretta_di_mano:
E' consigliabile mantenere la residenza fino al termine della prescrizione per la verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate (4 anni e mezzo qualora si è avvalsi della possibilità di trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto).

Non c'è ne motivo. La norma è chiara: è sufficiente spostare la residenza nel comune entro 18 mesi. Poi si può tranquillamente rispostare. Negli uffici dell'Agenzia delle Entrate il funzionario addetto al controllo del campione unico non verifica l'attuale residenza, ma solo se si è spostata la residenza nel comune dove si è acquistato con agevolazioni entro 18 mesi successivamente al rogito.
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Non c'è ne motivo. La norma è chiara: è sufficiente spostare la residenza nel comune entro 18 mesi. Poi si può tranquillamente rispostare. Negli uffici dell'Agenzia delle Entrate il funzionario addetto al controllo del campione unico non verifica l'attuale residenza, ma solo se si è spostata la residenza nel comune dove si è acquistato con agevolazioni entro 18 mesi successivamente al rogito.

questa e' una norma che io conoscevo ma quasi sconosciuta ai piu'....che si disperano se dovendo lasciare la casa e la residenza magari per lavoro incorrono nelle sanzioni.
infatti la Legge non e' chiara.
la Legge non parla di quanto tempo devi tenere la residenza ma solo che la devi spostare se non ce l'hai gia' quando compri con le agevolazioni.
 
M

marcellogall

Ospite
Marcello, scusa ma non riesco a rintracciare la discussione, potresti farmela avere? grazie :stretta_di_mano:
Scusa il ritardo


Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate.

Da: Agenzia delle Entrate - Contact Center [mailto:scentermail@sogei.it]
Inviato: mercoledì 4 maggio 2011 14:24
A: marcellogalluzzo@libero.it
Oggetto: Risposta a richiesta informazioni numero 13373834




Testo richiesta informazioni:Immobile acquistato come prima casa, rivenduto prima dei cinque anni e senza procedere ad un nuovo acquisto...Qualora il venditore, che non riacquista, sia colpito da sanzioni ma sia insolvente, l'Agernzia delle Entrate puo` rivalersi sull' acquirente finale?..Grazie. Marcello Galluzzo. Agente immobiliare Testo risposta:Gentile contribuente, nel caso da Lei prospettato l'Agenzia delle Entrate non potra' rivalersi sull'acquirente finale (principio di solildarieta'). In base all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso, si applica l'imposta di registro nella misura agevolata del 3 per cento. L'agevolazione fiscale di cui trattasi, tuttavia, decade, tra l'altro, se l'immobile viene ceduto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, salvo il caso di acquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale [cfr. nota II-bis), dell'art. 1 della citata Tariffa. Secondo le precisazioni contenute nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, che nel caso di specie, l'imposta dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura complementare. Trattandosi di imposta complementare, si rende applicabile il disposto dell'art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, il quale stabilisce che l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti, è a carico esclusivamente di quest'ultima. Con riferimento al quesito in esame, pertanto, tale carico fiscale non incombe, in via solidale, anche sull'acquirente dell'abitazione in quanto l'accadimento indicato nel quesito stesso non costituisce fatto ad esso imputabile. Cordiali saluti. La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.Agenzia delle EntrateCentro di Assistenza Multicanaledi TorinoContact CenterIL DIRETTOREFrancesco Ferrigno Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere messaggi.

Carissimo pensoperme, come vedi gli agenti immobiliari non sono poi così ignoranti come tu pensi.
 

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